La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4013/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità medico - chirurgica, la distribuzione dei compiti tra il medico in posizione apicale e quello in posizione intermedia - quale si desume dagli art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del d.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il secondo sia tenuto a un comportamento improntato a perizia e diligenza.
I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che, di conseguenza, il medico di posizione intermedia, di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli improprie, è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se necessario, il proprio motivato dissenso.
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