La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4013/2004) ha stabilito che in tema di responsabilità medico - chirurgica, la distribuzione dei compiti tra il medico in posizione apicale e quello in posizione intermedia - quale si desume dagli art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 e 63 del d.P.R. n. 761 del 1979 - non esclude che il secondo sia tenuto a un comportamento improntato a perizia e diligenza.
I Giudici del Palazzaccio hanno così precisato che, di conseguenza, il medico di posizione intermedia, di fronte a scelte del primario che debbono apparirgli improprie, è tenuto a manifestare le proprie diverse valutazioni e, se necessario, il proprio motivato dissenso.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione


