La posizione di garanzia dell'équipe medica non può ritenersi limitata alla sola durata dell'intervento chirurgico ma si estende anche al successivo decorso

La posizione di garanzia dell'équipe medica

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Con il compimento di un'operazione chirurgica, tutta l'équipe medica assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente che impone a ogni sanitario di agire nel rispetto delle regole di prudenza e diligenza e di farlo sia durante l'intervento che nella valutazione del successivo decorso post-operatorio.

La condotta post-operatoria del medico

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Come emerge dalla sentenza numero 32871/2020 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), di fronte a una sintomatologia evidente dopo un'operazione chirurgica il medico non può non effettuare i necessari accertamenti, altrimenti agisce con negligenza e risponde penalmente del proprio operato.

I segnali d'allarme vanno considerati

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In sostanza, il medico deve adeguatamente considerare i segnali d'allarme di una complicazione post-chirurgica, senza poter considerare limitato il proprio dovere di garanzia all'interno della sala operatoria.

Nel caso di specie, ad esempio, il medico è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo, tra le altre cose, per non aver adeguatamente verificato il decorso post-operatorio del paziente e, in particolare, per non essersi avveduto dell'anuria derivante dalla lesione iatrogena della vescica determinata nel corso dell'intervento chirurgico, così non impedendo lo shock settico del paziente.

Per i giudici, il fatto che l'anestesista, nel corso dell'intervento, non abbia segnalato l'anuria non è circostanza idonea a escludere la negligenza del sanitario nel post-operatorio, attesa la sintomatologia evidente.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 32871/2020
Valeria Zeppilli

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