Per la Cassazione, il medico delegante deve controllare l'operato dei delegati e, se non lo fa adeguatamente, risponde personalmente dell'eventuale evento infausto

di Valeria Zeppilli - Il medico in posizione apicale deve programmare in maniera adeguata il lavoro dei suoi collaboratori, provvedere all'indirizzo terapeutico e verificare e vigilare le prestazioni di diagnosi e cura affidate ai medici che ha delegato. Se non lo fa, risponde personalmente per l'eventuale evento infausto cagionato dai subordinati al paziente.

Della questione si è di recente occupata la sentenza numero 50619/2019 della Corte di cassazione (qui sotto allegata).

Posizione di garanzia del medico delegante

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Il medico delegante, attraverso la delega ai colleghi subordinati, non si spoglia infatti della sua posizione di garanzia, ma continua a essere gravato dell'onere di vigilare, indirizzare e controllare l'operato dei delegati.

In concreto, tale obbligo di garanzia consiste nel verificare che i medici espletino correttamente le funzioni che sono loro delegate e nell'eventuale esercizio del potere, residuale, di avocare alla propria responsabilità diretta un caso clinico specifico.

I poteri del dirigente medico ospedaliero

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Del resto, come rilevato dai giudici nella recente sentenza, le modifiche dell'ordinamento interno dei servizi ospedalieri che ci sono state nel corso degli anni 90 del secolo scorso, pur avendo attenuato la forza del vincolo gerarchico che lega il dirigente medico ospedaliero con i medici che con lui collaborano, non hanno comunque eliminato il potere-dovere del sanitario che si trova in posizione apicale di "dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e verificare l'attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti".

Responsabilità del medico delegante

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Di conseguenza, se il medico apicale svolge correttamente i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, egli non potrà mai essere chiamato a rispondere di un evento infausto causato da un medico della propria struttura. Se, invece, non lo fa, per la Cassazione sarà responsabile in prima persona.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 50619/2019
Valeria Zeppilli

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