Il Tribunale di Crotone chiarisce che il direttore di struttura complessa mantiene una posizione di garanzia verso i pazienti. Esaminata anche la validità della clausola claims made nelle polizze assicurative

Responsabilità medica: il primario resta garante dell'attività del reparto

Il direttore di struttura complessa, già primario ospedaliero, conserva una specifica posizione di garanzia nei confronti dei pazienti e non può sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo che l'assistenza sia affidata ad altri medici del reparto o che il suo intervento sia richiesto soltanto in presenza di particolari complicazioni.

Lo ha ribadito il Tribunale di Crotone con la sentenza n. 316 del 19 maggio 2026, pronunciandosi su una vicenda precedente alle riforme introdotte dal decreto Balduzzi e dalla legge Gelli-Bianco. Il giudice ha richiamato l'articolo 7 del D.P.R. n. 128 del 1969 e l'articolo 63 del D.P.R. n. 761 del 1979, norme che attribuiscono al responsabile della struttura il compito di dirigere, impartire istruzioni sulle cure e verificare la corretta esecuzione delle attività sanitarie.

Polizze assicurative e clausola claims made

La decisione affronta anche il tema delle coperture assicurative in ambito sanitario. Secondo il Tribunale, la clausola "claims made" impura non ha carattere vessatorio, poiché delimita l'oggetto del contratto e non la responsabilità dell'assicuratore ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

La previsione che la garanzia operi per le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della polizza, anche se riferite a fatti verificatisi in precedenza entro determinati limiti temporali, non integra una decadenza convenzionale vietata dall'articolo 2965 del codice civile.

Infatti, il diritto all'indennizzo nasce solo quando interviene la richiesta del danneggiato, evento futuro e dipendente dall'iniziativa di un soggetto estraneo al contratto. Per tale ragione, la clausola non comporta la perdita di un diritto già esistente, ma individua le condizioni necessarie per la sua stessa insorgenza.

La conclusione del Tribunale

In conclusione, il Tribunale di Crotone ha escluso la nullità della clausola claims made, ritenendo che il collegamento della copertura assicurativa alla richiesta avanzata dal terzo danneggiato sia coerente con la struttura dell'assicurazione contro i danni.

La pronuncia conferma inoltre che il responsabile della struttura sanitaria mantiene un dovere di vigilanza e coordinamento sull'attività del reparto, con conseguente responsabilità nei confronti dei pazienti assistiti.


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