La Corte ricorda che è dovere del lavoratore astenersi da lavori che possano rallentare la guarigione

Legittimo il licenziamento di chi viene sorpreso a svolgere altri lavori durante l'assenza per malattia se tali lavori possono rallentare la guarigione.

Lo afferma la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13955/15, depositata oggi.

La Corte ha respinto il ricorso di una lavoratrice sorpresa ad eseguire lavori di tinteggiatura su una villetta proprio durante la sua assenza dal lavoro per malattia.

Secondo i giudici di merito la lavoratrice aveva violato doveri contrattuali di correttezza e buona fede essendosi dedicata ad attività che avrebbero potuto pregiudicare una rapida guarigione.

La donna, a sua discolpa, aveva sostenuto che non vi fosse alcun contrasto tra l'attività svolta durante l'assenza per malattia e le limitazioni che avrebbe comportato quella infermità.

La Corte di Cassazione Convalidando la decisione della corte d'appello ha spiegato che è stata correttamente valutata la possibilità che il lavoro svolto durante la malattia potesse compromettere la sua idoneità lavorativa dato che il lavoro su impalcature esterne a un edificio avrebbe comportato un impegno su un'articolazione già interessata dall'infortunio sul lavoro.

In questo modo va addebitato al lavoratore "la mancata osservanza dei doveri di cura e di non ritardata guarigione gravanti sulla parte contraente tenuta ad eseguire nel migliore dei modi la prestazione lavorativa per la quale era remunerato dalla parte datoriale".

La cassazione richiama anche principi precedentemente espressi secondo cui "in caso di mancata prestazione lavorativa a causa di malattia del dipendente il comportamento di quest'ultimo va valutato in rapporto ai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc che debbono presiedere all'esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa". 

Cassazione Civile, testo sentenza 13955/2015

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