La Cassazione, nel fornire la soluzione alla questione, opera un'interpretazione dell'art. 12 legge 184/1983, normativa applicabile al caso di specie, sulla scia della giurisprudenza maggioritaria. "Detta disposizione, nell'indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poiché il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli". Per rapporto affettivo importante e durevole la Suprema corte intende la capacità di tale relazione di fornire al giudice elementi di valutazione utili alla definizione dell'interesse del minore, nonché appunto di essere valida soluzione alternativa alla dichiarazione dello stato di abbandono. Nei fatti questo tipo di rapporto, né attualmente né all'epoca di incardinazione del processo di merito, non sussiste; di conseguenza il giudice del merito ha correttamente escluso che l'audizione della zia della minore fosse determinante ai fini processuali. Il ricorso è rigettato.
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