Nel caso di specie era emerso da una scrittura privata che le due figlie della coppia erano rimaste a vivere con il padre

Un padre separato che non ha versato il mantenimento per i figli minori può salvarsi dalla condanna penale per il reato di cui all'articolo 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) se si è preso cura lui stesso dei figli.

E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 21482/15 qui sotto allegata)  che, accogliendo la tesi della difesa dell'imputato, ha fatto rilevare come da una scrittura privata sottoscritta tra i coniugi dopo la separazione, fosse emerso che le due figlie (di cui una minorenne) erano andate a vivere con il padre.

La Corte d'appello di Roma nel riformare una sentenza di primo grado aveva ritenuto colpevole l'imputato del reato ascrittogli in relazione all'omesso mantenimento di una figlia minorenne fino alla data del compimento della maggiore età ed aveva tenuto conto solo delle dichiarazioni della persona offesa.

Rivolgendosi alla Suprema Corte, il padre separato contestava il fatto nel caso di specie non era stata raggiunta la prova della mancanza di mezzi di sussistenza, elemento necessario per potersi configurare l'ipotesi del reato.

Nell'accordo sottoscritto dalle parti, infatti, risultava che le figlie erano rimaste a vivere con il padre con la conseguenza che non erano mai venute a trovarsi in stato di bisogno avendo provveduto per loro il padre convivente.

Nella parte motiva della sentenza la Cassazione fa notare che gli elementi di fatto che emergevano dalla scrittura privata dovevano costituire oggetto di una verifica da parte dei giudici di merito che avrebbero dovuto procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento con l'audizione delle figlie dell'imputato.

Del resto, spiega la Corte, quando si deve valutare la deposizione della persona offesa e quest'ultima è costituita parte civile (e come tale portatrice di interessi economici), il controllo dell'attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello a cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.


Cassazione Penale, testo sentenza 21482/2015

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