Bimba cade nel cortile della scuola: la presenza del personale esclude la responsabilità dell'istituto
Marina Crisafi |

Bimba cade nel cortile della scuola: la presenza del personale esclude la responsabilità dell'istituto

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3365 del 20 febbraio 2015. La scuola aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto

Nessun risarcimento per la caduta dello scolaro nei locali dell'istituto perché la presenza del personale sul luogo dell'accaduto esclude il deficit di vigilanza della scuola. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3365 del 20 febbraio 2015, rigettando il ricorso dei genitori di una bambina che cadeva nel cortile della scuola elementare di Pagliare del Tronto, da lei frequentata, riportando varie lesioni.

A nulla sono valse le istanze dei ricorrenti i quali sostenevano che essendo avvenuto il fatto all'interno dell'immobile scolastico la colpa della scuola doveva presumersi ex art. 2048 c.c., potendo tale presunzione essere vinta solo dimostrando di aver esercitato una diligente sorveglianza.

Per la Cassazione, infatti, l'art. 2048 c.c., che attribuisce la responsabilità ai precettori del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, presuppone oltre alla prova di non aver potuto impedire il fatto anche che sia accertata l'esistenza di un valido nesso causale tra la condotta dell'allievo e il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi.

Tale norma pur sollevando il danneggiato dall'onere di provare la colpa del maestro o precettore, non lo solleva da quello di provare la causa del danno.

Pertanto, nel caso di specie, ben ha operato, secondo i giudici del Palazzaccio, la Corte d'Appello d'Ancona rigettando la domanda per due ragioni: la prima perché “ha ritenuto l'infortunio dovuto a cause rimaste oscure e dunque per difetto di prova di un valido nesso causale tra la condotta della scuola e il danno”; la seconda perché ha ritenuto in ogni caso che “la scuola aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto, giacchè al momento dello stesso erano presenti una bidella e vari insegnanti”.

Ne consegue, hanno concluso i giudici della S.C. respingendo la richiesta di risarcimento danni che, non essendovi elementi dai quali possa desumersi il difetto degli obblighi di sorveglianza, la responsabilità scolastica è esclusa. 


Cassazione Civile sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365

Cassazione Civile sentenza 20 febbraio 2015, n. 3365

Fatto 

1. Il 10.5.1996 la minore M. M. cadde nel cortile della scuola elementare di Pagliare del Tronto, da lei frequentata, riportando lesioni.
I genitori della minore (M. M. e A. D.P.), dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti della figlia ex art. 320 c.c., convennero dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il Ministero dell’Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 63 del 2003 rigettò la domanda.
4. La sentenza, impugnata dai soccombenti, venne confermata dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza 1°.6.2011 n. 144, sul presupposto che non vi fosse prova della causa della caduta.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M. M., A. D.P. e M. M., nel frattempo divenuta maggiorenne, sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’istruzione non si è difeso in questa sede.

Diritto

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché sollevano questioni affini.
Con essi i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Si assumono violati gli artt. 1248 e 2048 c.c..
Espongono i ricorrenti, al riguardo, che essendo avvenuto il fatto all’interno dell’immobile scolastico, la colpa dei ministero si doveva presumere ai sensi dell’art. 2048 c.c., e la scuola poteva vincere tale presunzione soltanto dimostrando di avere esercitato una diligente sorveglianza.
1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1248 c.c. il motivo è inammissibile, trattandosi di norma (disciplinante l’inopponibilità della compensazione) che non viene in rilievo nel presente giudizio.
1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2048 c.c. il ricorso è infondato.
L’art. 2048 c.c. trova applicazione quando il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato causato da persona affidata al maestro di cui si invoca la responsabilità.
L’applicazione di tale norma, presuppone, dunque, che sia accertata l’esistenza d’un valido nesso causale tra la condotta dell’allievo ed il danno, ivi compreso quello arrecato agli altri allievi.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d’appello ha rigettato la domanda non perché abbia ritenuto onere dei danneggiati provare la colpa della scuola (solo in questo caso vi sarebbe stato errore di diritto), ma per due ragioni: (a) sia perché ha ritenuto l’infortunio dovuto a cause rimaste oscure, e dunque per difetto di prova d’un valido nesso causale tra la condotta della scuola ed il danno (pag. 8, 3° capoverso della sentenza impugnata); (b) sia perché, in ogni caso, la scuola aveva provato di avere tenuto una condotta diligente e di non aver potuto impedire il fatto (pag. 9, 2° capoverso: “le insegnanti erano presenti al fatto, e (…) non vi sono elementi (…) dai quali potersi desumere il difetto (…) degli obblighi di sorveglianza”.
Ne consegue che la denuncia di violazione dell’art. 2048 c.c. è infondata: sia perché tale norma solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa dei maestro o precettore, ma non da quello di provare la causa dei danno; sia perché nel caso di specie, con motivazione ad abundantiam, la Corte d’appello ha comunque ritenuto vinta, da parte del Ministero, tale presunzione, stabilendo – con statuizione non censurata – che al momento dei fatto erano presenti una bidella e vari insegnanti (p. 9 e 10, 3° capoverso), e che dunque non vi fu un deficit di vigilanza degli alunni. Stabilire, poi, se tali accertamenti siano anche corretti nel merito è questione insindacabile in sede di legittimità.
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe motivato la propria decisione di rigetto della domanda sul presupposto che la minore M. M. avrebbe confessato al consulente tecnico d’ufficio, durante la visita medico legale, l’assenza di colpa della scuola: ma tale decisione sarebbe errata, non avendo un minore la capacità di rendere una confessione.
2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.
La Corte d’appello, infatti, non ha rigettato la domanda per il solo fatto che la minore avrebbe “confessato” ex art. 2732 c.c. l’assenza di colpa della scuola, ma per altre e varie ragioni (l’assenza di prova dei nesso di causa tra l’attività scolastica e il danno e le deposizioni testimoniali). Solo ad abundantiam, nella motivazione, si fa riferimento alla presunta “confessione” della minore: un riferimento, dunque, che quand’anche fosse espunto dal contesto della sentenza non la renderebbe per ciò solo immotivata.
3. Le spese.
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero intimato notificato controricorso, né partecipato all’udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.


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