Nel caso di specie la Corte d'appello in parziale riforma della decisione del Tribunale (che aveva revocato sia l'assegno di mantenimento sia l'assegnazione della casa coniugale), ha ridotto l'assegno divorzile dando rilievo alla progressiva diminuzione del carico di lavoro dello studio professionale cui era titolare il marito; tale diminuzione di lavoro era oltretutto sfociata nella chiusura dell'attività professionale, circostanza che ha determinato una sensibile riduzione dei proventi dell'ex marito, il quale si era trovato a vivere delle sola pensione.
Non è quindi pertinente il vizio denunciato denunciato dall'ex moglie (violazione di legge) la quale aveva lamentato la violazione dell'art. 9 della legge 898/1970 (in tema di modifica delle condizioni di divorzio); e, in ogni caso, la questione viene individuata dalla Suprema corte come attinente al merito, di conseguenza non sindacabile in Cassazione. Qui sotto il testo della sentenza.





