di Daniele Profili
Il TAR per la Puglia è recentemente
intervenuto sul ricorso presentato da un Sottufficiale della Marina Militare
avverso il rigetto da parte del Ministero della Difesa della sua domanda di
transito nei ruoli civili a seguito del giudizio di non idoneità al servizio
militare incondizionato formulato dai prescritti organi sanitari militari.
La fattispecie del transito nei
ruoli civili per il personale militare è prevista dall'art. 930 del d.lgs. 15
marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento Militare”, che ha
rinovellato l'art. 14, co. 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ove dispone che il personale delle Forze Armate giudicato
non idoneo al servizio militare incondizionato possa transitare nelle
qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo
le modalità definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i
Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e
Innovazione. In ottemperanza al suddetto
articolo, il decreto interministeriale del 18 aprile 2002 ha regolamentato le
modalità di transito e all'art. 2
ha precisato: “La
domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità (…)”.
Nel
caso specifico il Sottufficiale adiva il Giudice Amministrativo contestando il diniego espresso dall'amministrazione alla sua domanda di transito nei ruoli civili effettuata a
seguito del giudizio della Commissione medica di 2^(5e) istanza che lo aveva
giudicato: “permanentemente non
idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in
congedo assoluto. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del
personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/99”.
La motivazione del diniego si basava sul fatto che l'amministrazione avesse ritenuto già concluso il relativo procedimento, in
quanto il militare aveva formalizzato precedente rinuncia al transito a
seguito del giudizio di non idoneità al servizio militare formulato dalla
Commissione Medica Ospedaliera di 1^(5e) istanza. A ben vedere detto giudizio,
però, non poteva costituire una pronuncia definitiva tanto più che l'interessato aveva in seguito presentato ricorso
gerarchico avverso lo stesso. Pertanto, secondo il ricorrente, il primo procedimento
di transito, doveva considerarsi nullo, in quanto istruito e concluso in un momento storico ove il predetto
giudizio medico impugnato dal militare non poteva ancora considerarsi
definitivo, in mancanza del giudicato della Commissione medica di 2^(5e) istanza.
Il
TAR pugliese ha esaminato le doglianze del ricorrente alla luce del disposto di
cui all'art. 2 del predetto decreto interministeriale del 18 aprile 2002, ove
sancisce chiaramente che il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della domanda di transito nei ruoli
civili decorre dal giudizio definitivo di
non idoneità al servizio. L'accertamento
sanitario definitivo è da considerarsi, dunque, uno degli elementi essenziali
nel procedimento amministrativo in questione. Nel caso di specie appare
evidente come il primo procedimento di transito, contenente la rinuncia del
Sottufficiale al passaggio nei ruoli civili, manchi del predetto elemento
essenziale essendosi formato con un giudizio di
non idoneità ancora sub judice
della CMO di 2^(5e) istanza e quindi a tutti gli effetti non definitivo.
Per questi motivi il giudice
amministrativo, con sentenza n.385 del 29 gennaio 2015, ha annullato gli atti impugnati emessi dal Ministero della
Difesa in quanto assunti in elusione del
giudicato, in violazione dunque dell'art. 21-septies della legge 241/90 ove dispone: “E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato
adottato in violazione o elusione del giudicato“.
In
allegato qui sotto il testo della sentenza.
Daniele
Profili – daniele.profili@gmail.com
Testo sentenza 385/2015 Tar Puglia - Lecce
Testo sentenza 385/2015 Tar Puglia - Lecce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2014, proposto da: G.M., rappresentato e difeso dall’avv. D. L., con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 47°Reggimento Fanteria,4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l’annullamento
– del dispaccio n. MD/GMIL/0813188 del 12 febbraio2014, ricevuto via posta il 19 febbraio 2014 con cui il Ministero della Difesa negava il transito del ricorrente nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;
– del teledispaccio n. MD/GMIL/2/V/DGM/II/5/1/2014/0012522 del 20 gennaio 2014, notificato l’1 marzo 2014 e del relativo decreto n. 75 datato 10 gennaio 2014, nello stesso indicato, con cui il Ministero della Difesa comunicava la decorrenza della cessazione del servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente;
– di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il dott. C. D. e uditi i difensori nei preliminari avv. D. L. per il ricorrente e avv. dello Stato S. L.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Primo maresciallo G.M. chiede l’annullamento del dispaccio del 12 febbraio 2014,con il quale il Ministero della difesa gli ha negato il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile dello stesso Ministero.
L’impugnazione è estesa al teledispaccio del 20 gennaio 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato all’interessato la decorrenza della cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto.
Il ricorrente assume in fatto:
di avere prestato la propria attività di servizio come sottufficiale della Marina Militare a far tempo dal 24 settembre 1986;
di essere stato avviato, in data 14 luglio 2011, ad accertamenti medico legali presso la competente C.M.O. al fine di accertare le condizioni di idoneità al servizio militare;
di essere stato giudicato, con verbale del 18 aprile 2012, “permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/99…;
di avere presentato istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa;
di avere proposto ricorso gerarchico avverso il predetto verbale del 18 aprile 2012 alla C.M.O. di seconda istanza con raccomandata del 22 maggio 2012;
di essere stato invitato, il 12 settembre 2012, in pendenza del procedimento per l’accertamento sanitario definitivo, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio in qualità di funzionario sanitario, con avvertimento che, in caso di ingiustificata presenza, il rapporto di lavoro si intenderà non costituito;
di essere stato definitivamente giudicato, con verbale del 3 ottobre 2012, “ non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D ai sensi della legge 266/99…
di avere proposto ricorso avverso il verbale del 3 ottobre 2012;
di avere formalizzato, con raccomandata del 28 dicembre 2012, il non gradimento della sede di servizio assegnata con rinuncia al transito;
di avere ricevuto dispaccio dell’8 gennaio 2013, a mezzo del quale gli è stato comunicato che “..il rapporto di lavoro non si è costituito”
di avere ricevuto ulteriore dispaccio con il quale gli è stata comunicata la cessazione dal servizio permanente per infermità ed il collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 18 aprile 2012, con collocamento in aspettativa per il periodo dal 18 aprile 2012 al 28 dicembre 2012;
di avere impugnato anche dette ultime determinazioni e di avere vinto il relativo ricorso con sentenza 1151/2013 del Tar Lecce, II;
di avere pertanto, riproposto la domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Sta di fatto che, con il primo dei due dispacci censurati, la Direzione Generale per il personale Militare ha sostenuto che la valutazione del procedimento di transito da personale militare a personale civile è di competenza della Direzione Generale per il Personale Civile, che, allo stato degli atti, risulta essersi già espressa con nota del 22 luglio 2013; con il secondo dei dispacci, si comunica al G.M.che, con decreto n. 75 del 10 gennaio 2014, cessa a decorrere dal 3 ottobre 2012 dal servizio permanente per infermità ed è collocato in congedo assoluto; per il periodo dal 3 ottobre al 28 dicembre 2012 deve essere considerato in aspettativa.
Questi provvedimenti sono ritenuti illegittimi in quanto:
la domanda di transito sarebbe stata respinta a causa di una precedente rinuncia da parte del ricorrente la quale, però, andrebbe considerata inesistente in quanto inserita in un procedimento di transito privo del requisito essenziale e cioè, in difetto di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità (cosa questa sancita dal Tar con sentenza 1153/2013);
i provvedimenti adottati dall’amministrazione sarebbero nulli perché assunti in elusione al giudicato, in violazione dell’art.21 septies.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2014.
DIRITTO
Con il primo motivo di gravame il Maresciallo G.M., premettendo di avere riproposto, in data 10 giugno 2013, domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero lamenta che l’amministrazione abbia respinto l’istanza ritenendo già concluso il relativo procedimento, a motivo di una precedente rinuncia formalizzata dall’interessato quando ancora pendeva l’accertamento sanitario per la verifica dei requisiti di idoneità al servizio militare.
Secondo il ricorrente, il primo procedimento di transito, avviato ad istanza dell’interessato, dovrebbe considerarsi nullo in quanto istruito e concluso in difetto di un elemento essenziale, tale dovendo considerarsi l’accertamento sanitario definitivo di permanente non idoneità al servizio militare, in linea con quanto sancito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 18 aprile 2002.
La censura è fondata.
Il procedimento amministrativo di transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero è disciplinato dall’art. 2 del sopra citato decreto interministeriale, adottato al fine di dare attuazione compiuta alle previsioni di cui all’art.14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n.266 (oggi art. 930 del d.lvo 15 marzo 2010 n.66).
La norma in commento richiede, quale presupposto essenziale del procedimento, la presenza di un accertamento sanitario definitivo di non idoneità al servizio militare.
Il giudizio sanitario definitivo di non idoneità implica, tuttavia, per definizione, che si sia consumato inappellabilmente il potere dell’amministrazione di procedere ad una verifica in ordine al perdurante possesso, in capo al dipendente, dei requisiti idoneativi al servizio militare.
Nel caso concreto, detto giudizio ha raggiunto il crisma della definitività solo quando la Commissione Medica Ospedaliera di seconda istanza di Bari ha reso la sua pronuncia nei riguardi del Maresciallo G.M. in data 3 ottobre 2012, stimandolo” non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nella M.M.. Non idoneo alla riserva. Da collocare in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. ai sensi della legge 266/99. …” .
E’ infatti evidente che definitivo non potesse considerarsi il giudizio adottato dalla Commissione Medica Ospedaliera di primo grado del 18 aprile 2012 per la sua naturale assoggettabilità a revisione innanzi a Commissione di superiore istanza, come verificatosi nella specie.
E d’altra parte, la stessa Avvocatura erariale non ha mancato di rilevare che, una volta accertato che il giudizio definitivo di non idoneità va rintracciato nella valutazione compiuta dalla C.M.O. di seconda istanza in data 3 ottobre 2012, il relativo procedimento di transito deve prendere le mosse esclusivamente a partire da quella data e non da altro momento, con ripercussioni giuridiche sul procedimento illegittimamente avviato dall’amministrazione in precedenza.
Ne consegue che l’amministrazione ha erroneamente ritenuto di non poter accogliere la domanda di transito presentata dal ricorrente, opponendogli la manifestazione della volontà di rinunciare alla sede individuata per svolgere il servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile .
Il procedimento di transito avviato a far data dal 18 aprile 2012 deve, infatti, considerarsi del tutto nullo in quanto avviato in difetto dell’essenziale presupposto di un giudizio definitivo di non idoneità del dipendente al servizio militare incondizionato, con conseguente opzione per le aree funzionali del servizio civile.
Per questa essenziale ragione, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
R. T., Presidente
E. M., Consigliere
C. D., Consigliere, Estensore