Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2590 del 25.05.2015

Avv. Francesco Pandolfi


GUARDIA DI FINANZA: DOPO IL CONGEDO ASSOLUTO ED ISCRIZIONE NEL RUOLO D'ONORE, SI PUO' CHIEDERE LA RIAMMISSIONE AL SERVIZIO MILITARE?


Dipende:

al personale militare iscritto nel "ruolo d'onore" in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' riconosciuto il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.

Nel caso invece che "l'evento traumatico" consista in una patologia (infarto, che in ogni caso può condurre verso la dichiarazione di inidoneità al servizio operativo, transito nei ruoli civili e, successivamente, al congedo assoluto e all'iscrizione nel Ruolo d'onore), tale possibilità non viene accordata dalla legge.


NOZIONE DI "EVENTO TRAUMATICO"


Ebbene, l'evento traumatico viene descritto dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2590/15) come un accadimento esterno, legato al servizio e connotato da circostanze oggettive, tali da determinare un trauma nel corpo o nella psiche del militare.

Si intuisce da questa schematica ma precisa definizione che nella nozione di trauma non rientra e non può rientrare quella di patologia, in quanto questa potrebbe pure in astratto ricollegarsi a una causa o concausa di servizio, ma rimarrebbe sempre esclusa l'individuazione di specifici eventi o azioni traumatiche.


In buona sostanza, secondo il Consiglio di Stato la malattia (ai fini della riammissione in servizio) non può essere annoverata tra i traumi.

Concetto questo che, a ben vedere, richiama la nozione comunemente offerta dalla dottrina medico legale prevalente (ossia un'azione fisica capace di determinare un danno all'integrità somato psichica del soggetto e, quindi, di alterare lo stato anatomico e funzionale dell'organismo).


IL CASO

Un Maresciallo della Guardia di Finanza viene colpito da infarto, dichiarato inidoneo al servizio operativo con transito nei ruoli civili dell'Agenzia delle Entrate e, successivamente, posto in congedo assoluto ed iscritto nel Ruolo d'onore. Dopo aver chiesto la riammissione al servizio militare ai sensi dell'art. 806 del codice militare, ottiene il diniego dall'Amministrazione che cita il DM 18 aprile 2002, n. 22388, in forza del quale il militare che transita nei ruoli civili non può essere riammesso nei ruoli di provenienza (l'amministrazione osserva che l'infarto non può inquadrarsi in quei tipici "eventi traumatici" presi in considerazione dall'art. 806).

Il Tar Veneto prima (sentenza n. 869/2013) e Consiglio di Stato dopo, ragionando sui contenuti degli articoli 804 e 806 codice militare, stabiliscono che non c'è corrispondenza tra i casi di iscrizione nel ruolo d'onore ed il diritto ad essere richiamati in servizio: fra quelli iscritti, solo i militari decorati o quelli che hanno contratto l'invalidità in seguito ad eventi traumatici (non malattia) sussiste il diritto alla riammissione.

CHE COSA FARE

La riammissione in servizio nei casi particolari sopra descritti è disciplinata dalle norme oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato; occorre tenere presente che neppure la "concausa" di servizio origine di patologia viene annoverata tra i requisiti per la riammissione.

Al fine di conseguire l'esito positivo della domanda di riammissione, con l'aiuto del proprio consulente legale di fiducia l'interessato dovrà ben discernere la sostanziale differenza delle situazioni tipizzate dalle norme di riferimento e, solo in caso di valutazione coincidente con il precetto di legge, procedere in giudizio nel caso l'amministrazione dovesse frapporre il diniego.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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