"Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 Aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni di recesso".
L'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova, non è dunque vincolato ad alcuna forma particolare, dovendo tuttavia la decisione di interrompere il rapporto di lavoro essere motivata e comunicata al lavoratore. Resta onere e facoltà del lavoratore contestare tale indicazione, vincolando il giudice ad "accertare, anche d'ufficio, la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 collega l'obbligo di assunzione". Tale tipo di accertamento si risolve in un'indagine sul fatto, accertamento che non è certo ripetibile in Cassazione, dovendo la stessa Corte limitarsi a un sindacato esterno sulla motivazione. Data la mancata emersione di qualsiasi elemento di irragionevolezza o illogicità, il ricorso è rigettato.