Con la sentenza n. 25725 del 5 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento in materia di precisazione delle conclusioni.

Con la sentenza n. 25725 del 5 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento in materia di precisazione delle conclusioni. Fino a questo momento, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni rilevava unicamente la volontà espressa delle parti, di talchè ogni istanza o eccezione non espressamente riproposte in tale sede dovevano intendersi rinunciate


Abbandonando la più rigorosa applicazione del principio dispositivo, invece, la Suprema Corte ha più recentemente affermato che "la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata [...] non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse". 


Nel caso di specie, la Corte era stata chiamata, mediante ricorso incidentale, a pronunciarsi sull'ammissibilità e tempestività di alcune eccezioni formulate nel giudizio di merito aventi ad oggetto, in particolare, l'indennità di occupazione di un immobile in regime di comproprietà in favore di uno dei comproprietari. 


In primo grado, venivano accolte le conclusioni del convenuto (successivo ricorrente incidentale), il quale rilevando l'innammissibilità e l'infondatezza delle pretese attoree ne manifestava anche la prescrizione. In secondo grado, pertanto, in qualità di appellato, il medesimo ricorrente incidentale chiedeva conferma della sentenza del giudice di prime cure sul capo relativo all'insussistenza dell'indennizzo, ribadendo la prescrizione della pretesa dell'appellante anche nella comparsa conclusionale di appello senza riformularla all'atto delle conclusioni. 


Cionondimeno, la Corte di Cassazione ha escluso che la mancata riformulazione in questione configurasse rinuncia tacita poichè "il ricorrente incidentale ha mantenuto vivo il suo interesse sul punto della prescrizione attraverso la sua indicazione nella richiesta di conferma della statuizione di primo grado sul capo che negava il diritto all'indennizzo

, con la sua illustrazione negli atti di secondo grado richiamati. Non senza evidenziare che in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse".

Cassazione Civile, testo sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725

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