La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4400/2004) ha stabilito che "per ritenere sussistente il nesso causale tra l'inadempimento del professionista ed il danno patito dal cliente occorre stabilire se, qualora Ìinadempimento fosse mancato, il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato; tale accertamento, avendo ad oggetto fatti che non si sono verificati non possono più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio di certezza assoluta, ma anche soltanto di ragionevole probabilità".
I Giudici di Piazza Cavour, nello stesso provvedimento, hanno inoltre precisato che "in tema di responsabilità medica, costituisce danno risarcibile in favore del paziente (o dei suoi eredi) non solo la perduta possibilità, in conseguenza dell'omissione colposa da parte del medico, di una guarigione certa, ma anche la perduta possibilità di una guarigione eventuale; quest'ultimo danno, consistente nella perdita delle chance di sopravvivenza, è ontologicamente diverso dal danno consistente nella perdita del risultato sperato, e va liquidato equitativamente in misura inferiore rispetto a quello".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione





