Il Tribunale di Arezzo ha recentemente fatto luce sugli elementi ai quali dare rilievo nel giudizio di liquidazione del relativo danno

di Valeria Zeppilli - Quando ci si trova a decidere di un caso di responsabilità medica avente ad oggetto un intervento terapeutico o chirurgico errato su un paziente gravemente malato e deceduto a distanza di qualche anno, la prima analisi da compiere è quella di verificare se tale intervento abbia effettivamente comportato la perdita della possibilità di vivere più a lungo, anche soltanto per poco tempo.

Per il Tribunale di Arezzo, come si legge nella sentenza numero 943/2017 qui sotto allegata, se infatti viene accertato che tra l'errore medico e il mancato rallentamento della progressione della malattia o l'accorciamento della possibile durata della vita sussiste un nesso di causalità, la perdita della predetta chance è giuridicamente ed economicamente valutabile e può essere risarcita quale entità a sé.

La vicenda

Nel caso di specie, alla base della pronuncia vi era l'inadeguato trattamento chirurgico di una malattia neoplasica estremamente insidiosa e pericolosa, rispetto alla quale, quindi, nella valutazione della responsabilità medica era impossibile ricorrere al criterio del più probabile che non che l'adozione di una diversa condotta da parte dei medici avrebbe scongiurato la morte del paziente, avvenuta a distanza di qualche tempo.

Di conseguenza, per il Tribunale (ma anche per le parti in causa), il termine di riferimento della causalità non poteva essere individuato nell'evento morte, quanto piuttosto nella perdita da parte del paziente della possibilità di sopravvivere più a lungo e in condizioni migliori, valutata sempre utilizzando la regola causale di funzione del più probabile che non.

La liquidazione della perdita di chance

Dopo che il nesso causale tra l'errore medico e il mancato rallentamento della progressione della malattia o l'accorciamento della possibile durata della vita sia stato accertato e sia quindi stata assodata la risarcibilità della perdita di questa chance, si tratta di indagare circa la percentuale astratta di realizzabilità della chance, cosa alla quale si provvede solo quando, tenuto conto del caso concreto, si deve quantificare il risarcimento.

Diventa quindi fondamentale comprendere gli elementi ai quali dare rilievo nel giudizio di liquidazione del danno da perdita di chance.

A tale proposito, il Tribunale di Arezzo ha posto in primo piano due aspetti:

- quello della prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato,

- quello della maggiore o della minore idoneità a garantire questo risultato.

Considerando il primo aspetto, il valore della perdita di chance è collegato alla sufficienza del comportamento che il responsabile ha tenuto a determinare il risultato sperato e, quindi, alla non necessità, a tal fine, di ulteriori evenienze.

Per quanto riguarda invece l'idoneità a garantire il risultato sperato, ad assumere rilevanza è la probabilità in concreto o la mera possibilità di conseguire il risultato sperato anche in termini percentuali.

Tribunale di Arezzo testo sentenza numero 943/2017
Valeria Zeppilli

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