Il danno da "perdita di chance" può essere provato anche in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità. Lo ha affermato la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3999/03) precisando che "la parte, alla quale sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni subiti nei limiti dell'interesse negativo, qualora voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta". Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour, sulla scia di un'autorevole dottrina e dell'orientamento dominante della giurisprudenza, hanno evidenziato che la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione. Ne consegue che la sua perdita, ossia la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza.
Lo ha affermato la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3999/2003)
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