La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12354/2009) ha stabilito che il cliente non ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, se l'avvocato non ha fatto i passi giusti per proseguire la causa, facendogli perdere il diritto a impugnare la sentenza e rendendo vano, così, tutto il procedimento. Dovrebbe riuscire a provare che quella causa l'avrebbe sicuramente vinta. Secondo la Corte, nel caso di specie, "i giudici hanno applicato il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui, in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione". "Ed invero - prosegue la Corte -, la perdita del diritto di impugnare la sentenza
, non può configurarsi di per sé come una conseguenza patrimoniale pregiudizievole, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., il riconoscimento del risarcimento del danno postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno, consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dall'inadempimento
del debitore. D'altra parte, la perdita di ‘chance' si configura come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene,atteso che non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e anche, in tal caso, il creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta". Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "orbene, correttamente la sentenza
impugnata, nell'escludere la prova del danno subito dai ricorrenti, per effetto dell'inadempimento del legale all'obbligo di comunicare il deposito della sentenza, che li ha aveva visti soccombenti, ha ritenuto che la perdita del potere di impugnare la sentenza non poteva rappresentare di per sé una conseguenza patrimoniale negativa, dal momento che i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare in concreto i riflessi pregiudizievoli offrendo la prova dell'erroneità della decisione e della concreta possibilità di essere riformata in appello".

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