L'abbandono del tetto coniugale può trovare giustificazione nel fatto che il marito ha tenuto un comportamento violento

Con ordinanza numero 24.830 del 21 novembre 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie può trovare giustificazione nel fatto che il marito ha tenuto un comportamento violento nei confronti della sua consorte.

E così se di norma l'allontanamento dalla casa coniugale può avere conseguenze giuridiche rilevanti (dato che chi se ne va di casa senza un valido motivo, viola uno dei doveri coniugali e rischia l'addebito della separazione), ci sono diverse ipotesi in cui un coniuge può andar via di casa legittimamente. Uno di questi, appunto, è il verificarsi di episodi di violenza.


Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour il tribunale di Velletri, occupandosi della separazione di due coniugi, aveva dichiarato l'addebito a carico del marito che aveva determinato la crisi coniugale per via dei suoi comportamenti violenti.

L'uomo aveva impugnato la sentenza presso la Corte d'Appello di Roma chiedendo che la separazione fosse invece addebitata la moglie per essersi questa allontanata dalla residenza familiare.

I giudici della Corte territoriale avevano però evidenziato come l'allontanamento della moglie fosse giustificato e causato proprio dalla condotta violenta del marito. Nella sentenza, la corte d'appello di Roma aveva valorizzato anche il fatto che la violenza dell'ex marito aveva anche provocato gravi lesioni personali alla moglie e che "La vicinanza di tali ultimi accadimenti lesivi con la crisi coniugale che ha portato alla separazione" deve indurre a ritenere "l'ascrivibilità ad essi della intollerabilità della prosecuzione della convivenza". 


Corte di Cassazione, testo ordinanza 21 novembre 2014, n. 24830

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