“Ma con questa cosa di plastica cosa devi fare?”. Certo non era
questa la reazione che i rapinatori
si aspettavano dalla persona offesa,
ma la chiara riconoscibilità dell'arma
giocattolo li ha salvati per lo meno dalle circostanze aggravanti.
Concordando con la decisione della corte d'appello di Palermo che escludeva la
sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma a carico di tre soggetti
imputati del reato di rapina, poiché la parte offesa non ne era stata per nulla
intimidita avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola
giocattolo, la Cassazione ha rigettato
il ricorso del procuratore generale che eccepiva la violazione di legge
giacché l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunque
l'aggravante, di natura oggettiva, di cui al comma 3, n. 1 dell'art. 628 del codice penale.
È vero che la legge (art.
5, comma VII della l. n. 110/1975) statuisce che “quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o
circostanza aggravante del reato, il
reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso
scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a
norma del quarto comma” e che, quindi, la sussistenza dell'aggravante è
ancorata al dato obiettivo dell'uso dell'arma giocattolo priva del tappo rosso,
a prescindere dalla valutazione sulla sua reale capacità intimidatoria, si legge, infatti, nella sentenza n. 43880 del
22 ottobre 2014. Tuttavia, ha chiarito la Corte, deve pur sempre trattarsi
di “un oggetto che abbia l'apparenza
esteriore di un'arma, tale da ingenerare equivoco”. Escludendo, pertanto,
che nel caso di specie l'oggetto usato presentasse tali caratteristiche, la
corte ha quindi confermato la correttezza della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sentenza 22 ottobre, n. 43880
Corte di Cassazione, sentenza 22 ottobre, n. 43880
Fatto
1. Con sentenza in data 19/12/2013, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 18/6/2012, esclusa la recidiva per B. e R. e per tutti e tre gli imputati le circostanze aggravanti dell'uso dell'arma e delle più persone riunite, confermando le già concesse circostanze attenuanti del danno di particolare tenuità e dell'integrale riparazione del danno, riduceva la pena inflitta a C. , B. e R. rideterminandola in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 160,00 di multa ciascuno.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione all'esclusione della circostanza aggravante dell'uso di un'arma, eccependo che l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunque l'aggravante di cui al comma III, n. 1 dell'art. 628 cod. pen., che ha natura oggettiva.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte d'appello ha escluso l'aggravante in parola osservando che la parte offesa non è stata intimidita dall'arma, avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola giocattolo, rivolgendosi al C. con quest'espressione: "ma con questa cosa di plastica cosa devi fare?".
3. In punto di diritto occorre rilevare che l'art. 5, comma VII della L. 18/4/1975 n. 110, nel testo riformato dall'art. 2 della L. 21/2/1990 n. 36, statuisce che: “Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma”. Ciò comporta che la sussistenza dell'aggravante deve considerarsi ancorata al dato obiettivo dell'uso dell'arma giocattolo priva del richiesto tappo rosso, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sua reale capacità intimidatoria.
4. Tuttavia si deve pur sempre trattare di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore di un'arma, tale da ingenerare equivoco. Nel caso di specie l'oggetto - evidentemente - non aveva caratteristiche tali da presentare l'aspetto di un'arma, trattandosi di un giocattolo di plastica. Di conseguenza correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al comma III, n. 1, dell’art. 628 cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PG.