L'art. 628 c.p. punisce il delitto di rapina prevedendo quale aggravante l'uso delle armi con conseguente aumento di pena

Reato di rapina ex art. 628 c.p.

L'articolo 628 del Codice Penale nel disciplinare il delitto di rapina, prevede quale aggravante l'uso delle armi, con il conseguente aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa, appunto, con armi.

Ma di che armi si deve trattare affinché la pena sia aumentata rispetto alla fattispecie base? In realtà non è un quesito così banale, posto che la giurisprudenza si è interrogata e ancora si trova a discutere di questo delicato tema.

L'orientamento pare, però, consolidato nel senso di dare rilievo all'effetto intimidatorio che l'arma ha sulla persona offesa, a prescindere dal fatto che essa sia vera oppure no (si vedano, ad esempio, i numerosi casi di utilizzo di armi giocattolo).

L'uso di armi giocattolo

Ebbene, ove sia utilizzata dunque un'arma che di fatto tale non è, non avendo i caratteri offensivi dovuti, se l'oggetto ha però avuto un chiaro e provato effetto intimidatorio sulla vittima, allora la rapina, secondo l'orientamento della giurisprudenza, può dirsi aggravata dall'uso delle armi, con tutte le conseguenze del caso che ne conseguono a livello, tra gli altri, di quantificazione di pena, elemento certo di non poco conto (si vedano, tra le altre, Cass. Pen. Sez. II n. 27619/2016, Cass. Pen. Sez. II n. 18382/2014 e Cass. Pen. Sez. II n. 44037/2010).

Un'importante precisazione è stata fornita dalla Cassazione n. 39253/2021, la quale ha ribadito che il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato.

"L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale - ha quindi puntualizzato la S.C. - "soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della L. 23 dicembre 1974, n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto".

Conta la percezione soggettiva della vittima

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che per configurare l'aggravante è decisivo il fatto che il tappo rosso o gli altri segni identificativi dell'arma come giocattolo non siano "visibili", affermando rilevanza sia alle condizioni oggettive di visibilità che alla percezione "soggettiva" della vittima. Sussiste, infatti, l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo "visibile" alla persona offesa. E' "la visibilità - dunque - e non l'esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell'aggravante, per la quale rileva solo l'apparenza estrinseca dell'arma" (Cass. n. 16647/2003).

Per cui ha ribadito la Suprema Corte, "per configurare l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad un'arma 'giocattolo' che non sia immediatamente riconoscibile come tale; la circostanza sussiste cioè quando l'azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che 'appare' come un'arma da sparo. Pertanto la sussistenza dell'aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull'oggetto dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima. L'accertamento della riconoscibilità dell'arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali 'oggettive' che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo (tappo rosso e similari), sia la percezione 'soggettiva' che la vittima ha avuto di quei segni" (Cass. n. 39253/2021).

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Avv. Chiara Mussi del Foro di Busto Arsizio

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