Per la Cassazione, l'evidente falsità dell'arma del rapinatore, con tappo rosso visibile, fa venir meno l'effetto intimidatorio legato all'uso della pistola

di Marina Crisafi - Se l'arma è giocattolo e si vede, è esclusa l'aggravante per il reato di rapina. Lo ha sancito la seconda sezione penale della Cassazione (sentenza n. 4712/2018 sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato in appello per il reato di rapina aggravata in concorso.

La vicenda

L'uomo ricorreva in cassazione, lamentando, tra l'altro, inosservanza di legge e vizi di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto sussistente l'aggravante dell'uso dell'arma, ignorando e travisando le dichiarazioni dei testimoni, secondo cui l'arma era dotata di tappo rosso, ben visibile.

Arma giocattolo: se è evidente niente rapina aggravata

Per gli Ermellini, sul punto, il ricorso è fondato e inammissibile nel resto. La sentenza d'appello, infatti, pur avendo puntualmente vagliato i motivi di gravame ed essendo giunta ad una valutazione di infondatezza, dopo esauriente e coerente percorso valutativo, ha errato, ritengono i giudici di piazza Cavour, sotto il profilo dell'aggravante dell'uso dell'arma.

La Corte, infatti, ha ritenuto sussistente la menzionata aggravante, essendo emerso dalle dichiarazioni dei testimoni che i rapinatori impugnassero una pistola che, seppur giocattolo, è idonea ad integrare l'aggravante in contestazione. Tuttavia, afferma la S.C., deve evidenziarsi che "al fine della sussistenza dell'aggravante de qua, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall'effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria, cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa".

Sebbene debba quindi escludersi che l'uso di un'arma giocattolo "sia incompatibile con l'aggravante prevista per la rapina dall'art. 628 comma 3 n. 1, prima ipotesi, deve tuttavia ritenersi sussistente la circostanza aggravante dell'uso delle armi solo quando la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo non riconoscibile come tale".

Nel caso di specie, l'arma aveva un evidente tappo rosso alla canna, per cui era facilmente riconoscibile come giocattolo, l'aggravante è quindi esclusa e la sentenza impugnata va annullata con rinvio.

Cassazione, sentenza n. 4712/2018

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