"Il delitto di furto è connotato, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, dal dolo specifico, costituito, da una specifica finalità che l'agente mira a perseguire (prevista dalla norma incriminatrice)" anche se non è necessario che tale finalità "si debba realizzare sul piano oggettivo per perfezionare il reato". 

Per configurare il delitto di cui all'art. 624 codice penale, ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza n. 39809 del 25 settembre 2014), è comunque necessario che la condotta sia posta in essere "al fine di trarne profitto". Un profitto che può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio anche di natura non patrimoniale (sebbene non sia indispensabile che il profitto stesso "si sia concretamente realizzato sul piano oggettivo").

Con questa motivazione la quinta sezione penale della Corte ha annullato la condanna in appello di un uomo per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 7 c.p. per il furto aggravato di energia elettrica.

Nel caso di specie, dalle risultanze processuali emergeva che al contatore abbinato al contratto di fornitura di energia elettrica, a seguito della richiesta di disdetta inviata dall'imputato

, non venivano apposti i sigilli e che lo stesso era ubicato sul muro esterno del capannone non più utilizzato dal ricorrente, salvo che per asportare oggetti di sua proprietà. Pertanto, non poteva essere acclarato l'abusivo utilizzatore della fornitura.

Inoltre, ha rilevato la S.C., il fatto che, a fronte della richiesta di cessazione da parte del ricorrente, il fornitore non avesse provveduto a bloccare l'erogazione dell'energia elettrica, con sigilli o altri meccanismi e che la stessa continuasse regolarmente senza subire interruzioni, "il comportamento dell'Enel può senz'altro avere indotto il ricorrente a ritenere il tacito, presunto, consenso alla protrazione dell'utilizzo del servizio di energia elettrica".

Ne consegue, ha concluso la Corte, annullando senza rinvio la sentenza perché il fatto non costituisce reato, l'"insussistenza dell'elemento psicologico della volontà di impossessarsi della cosa altrui, agendo contro o senza la volontà del titolare, caratterizzante il delitto di furto, e con la conseguente riconducibilità del fatto in ambito civilistico". 


Testo sentenza Corte di Cassazione n. 39809 del 25 settembre 2014

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