Se il giudice d'appello valuta diversamente il teste deve procedere al rinnovo dell'istruttoria. Il testo della sentenza e la raccolta di massime sul rinnovo dell'istruttoria
Mara M. |

Se il giudice d'appello valuta diversamente il teste deve procedere al rinnovo dell'istruttoria. Il testo della sentenza e la raccolta di massime sul rinnovo dell'istruttoria

L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale trae forza dall'art. 6 Cedu, così come interpretato, nella nota sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), dalla Corte europea dei diritti
In materia di prova testimoniale, il giudice d'appello che effettui una diversa valutazione, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado, non può limitarsi ad una differente lettura e/o interpretazione degli atti del processo, avendo l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e alla riescussione dei testimoni.

Tale obbligo, ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32619/2014 (Vedi articolo "Cassazione: Il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria se vuole dare una diversa valutazione della prova testimoniale"), costituisce l'espressione di un principio generale di immediatezza che vincola il giudice dell'impugnazione, sia laddove questi intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, sia, viceversa, nel caso in cui vi sia già stata una sentenza di condanna in primo grado.

L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale trae forza dall'art. 6 Cedu, così come interpretato, nella nota sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In tale pronuncia, i giudici di Strasburgo hanno affermato l'obbligo per il giudice d'appello che riesamini la dichiarazione di un testimone, utilizzandola in modo difforme rispetto al giudice delle prime cure, di assumere nuovamente le prove dichiarative necessarie, per “ascoltarlo personalmente e così valutarne l'attendibilità intrinseca”.

Giova ricordare che l'obbligo imposto dall'art. 6 Cedu, nell'interpretazione della Corte Edu, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i testimoni, sussiste “laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali consideratedecisive”, per cui la nuova audizione è necessaria, quando il giudice di secondo grado valuti diversamente le dichiarazioni ritenute attendibili o meno dal giudice di primo grado, al fine di valutare la credibilità degli stessi in contraddittorio (Cass. n. 45971/2013).

L'art. 6 Cedu, infatti, secondo altra sentenza della Cassazione, non subordina il potere del giudice d'appello di ribaltare una precedente pronuncia (riformando una sentenza di assoluzione in pejus come nel caso di specie) alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, quando, come nella fattispecie trattata, “la sua decisione si sia fondata su un diverso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione” (Cass. n. 29452/2013), giacchè ciò che i giudici della corte di Strasburgo hanno solamente affermato è che chi ha “la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza – dovrebbe - in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità”, perché lavalutazione dell'attendibilità di un testimone “è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate” (Corte Edu 5.7.2011, Dan c. Moldavia; conf. 21.9.2010 Barrios c. Spagna).

Rimane fermo, per la S.C., che “l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni esercitabile anche nel corso del giudizio di appello involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 1634/2014; n. 9322/2010). 


Raccolta massime in materia di rinnovo istruttoria in appello

Cassazione penale 28/11/2013 n. 1256
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Cassazione penale 15/10/2013 n. 45971
In caso di riforma "in peius", da parte del giudice d'appello, della sentenza di assoluzione in primo grado laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste l'obbligo, in forza dell'art. 6 par. 1 Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata in cui i giudici di secondo grado, pur avendo valutato diversamente le dichiarazioni di collaboratore di giustizia ritenute inattendibili dal Tribunale, avevano omesso di procedere ad una nuova audizione degli stessi al fine di valutarne la credibilità in contraddittorio).

Cassazione penale 30/09/2013 n. 51522
La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto tempestivamente dedotta la doglianza eccepita dal difensore in udienza per l'esame dei propri testi e reiterata con i motivi d'appello sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Cassazione penale 24/09/2013 n. 41500
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante.

Cassazione penale 09/07/2013 n.42344
La corte di appello qualora intenda riformare in "peius" una sentenza di assoluzione, emessa a seguito di un'istruttoria dibattimentale nell'ambito della quale il giudice aveva assunto solo alcune delle prove testimoniali richieste dalla difesa escludendone altre perché sovrabbondanti, non può valutare le medesime testimonianze in senso sfavorevole all'imputato, ritenendole inattendibili sulla scorta di incoerenze e contrasti sui quali l'esame in primo grado non si era sviluppato essendo, invece, tenuto - in base al principio di cui all'art. 6 Cedu, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, per consentire ai testimoni di spiegare le imprecisioni ed i contrasti rilevati.

Cassazione penale 21/06/2013 n. 28962
La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. va disposta quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva ai fini della decisione in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza.

Cassazione penale 19/06/2013 n. 44325
In tema di processo di appello celebrato con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.

Testo della sentenza n. 32619 depositata il 23 luglio 2014

Cassazione sentenza n. 32619 depositata il 23 luglio 2014
- omissis - 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 febbraio 2013 la Corte d’appello di Bari in riforma della sentenza emessa il 13 gennaio 2009 dal locale Tribunale che aveva condannato [...] e [...] per concorso in rapina aggravata (capo A), violenza privata (capo B) e lesioni aggravate (capo C) in danno di [...] e falso ideologico in atto pubblico (capo D) assolveva gli imputati dai reati di cui ai capi A, B e C e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo D) perche’ estinto per intervenuta prescrizione.

Riteneva la corte territoriale che non vi era prova della sussistenza dei reati essendo intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, per discrasie evidenziate tra quanto riferito in denuncia e quanto dichiarato al P.M. nonche’ per contrasto con fonti di prova estrinseche di natura orale (testimonianza [...] e [...]).

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari deducendo che la sentenza impugnata e’ incorsa in:

1. manifesta illogicita’, carenza e contraddittorieta’ della motivazione e travisamento della prova. Con riguardo alla discrasia evidenziata dalla corte territoriale tra le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede di denuncia e quelle rese al pubblico ministero afferente la questione se la materiale azione violenta in danno del [...] sia stata tenuta da entrambi o da un solo poliziotto rileva il ricorrente che i giudici d’appello sono incorsi in un errore di metodologia esegetica delle dichiarazioni della parte offesa che conduce a delle conclusioni illogiche avendo confrontato narrazione di diverso grado descrittivo del fatto e da tale raffronto segnalato difformita’ ritenute valide a vulnerare l’attendibilita’ intrinseca del dichiarante. Il ricorrente rileva che dalla lettura dei verbali delle dichiarazioni della parte lesa emergono due livelli di descrizione dei fatti accaduti: uno di tipo generico in cui il [...] dichiara di essere stato aggredito da entrambi i poliziotti; un altro piu’ dettagliato con cui espone le sequenze dell’aggressione, dal quale si comprende chi in effetti lo ha materialmente percosso. Viene evidenziato che le due modalita’ di riferire i fatti si riscontrano non solo nel raffronto fra le dichiarazioni rese in tempi diversi ma anche nell’ambito della stessa denuncia resa ai carabinieri di Molfetta come pure in occasione delle informazioni assunte dal pubblico ministero il 7 marzo 2005. Sostiene il ricorrente che l’evidenziato errore metodologico inquina di illogicita’ l’argomento di inattendibilita’ intrinseca del dichiarante. Altrettanto illogico si atteggia l’ulteriore argomento assunto dalla corte d’appello per destabilizzare l’attendibilita’ intrinseca del denunciante. La Corte d’Appello omette di considerare se effettivamente la individuazione di [...] come il poliziotto che ricevette il portafogli e quindi poi colpi’ il [...], sia caratterizzata da un grado di certezza capace di contrapporsi alle successive reiterate dichiarazioni di [...] che, diversamente, in modo coerente e preciso, ha riferito che il portafogli gli venne inizialmente preso anzi gli venne strappato di mano dal poliziotto che aveva i capelli corti a spazzola, brizzolati ai lati e con i gradi, ossia da [...], il quale poi lo colpi’ con la torcia. Rileva altresi’ che i giudici d’appello hanno clamorosamente trascurato di prendere in esame quanto riferito dalla parte offesa immediatamente dopo aver descritto ai carabinieri le fattezze fisiche del poliziotto che ricevette il portafogli e quindi poi lo colpi’. A domanda della polizia giudiziaria il [...] ha infatti dichiarato: il semplice poliziotto durante la fase descritta fingeva di prendere appunti su un bloc-notes. A me comunque non hanno fatto sottoscrivere nulla. Sostiene che troppo superficiale e parcellizzato si rivela l’esame svolto dalla corte territoriale sulle dichiarazioni della parte offesa e rileva che non appare coerente con la logica ermeneutica estrapolare un frammento della dichiarazioni rese dai carabinieri e utilizzarlo come atto destabilizzante la credibilita’ del dichiarante e vulnerare cosi’ la portata probatoria della complessiva dichiarazione e di quelle successivamente rese ancor piu’ quando quel frammento trovava immediata smentita nelle precisazioni date su quello che durante la fase descrittiva faceva il poliziotto semplice. Tesi ribadita anche in dibattimento a seguito di domande specifiche a lui rivolte sia dal pubblico ministero che dal presidente del tribunale quando ancora confermo’ di essere stato percosso solo da [...]. In sintesi lamenta che la corte territoriale si e’ limitata a prendere atto della divergenza nel racconto senza pero’ effettuare alcun doveroso esame sulla reale consistenza di siffatta divergenza;

2. illogicita’ della motivazione nella parte in cui fornisce, nell’ambito della affermazione della inattendibilita’ [...], argomenti volti a dimostrare che le dichiarazioni rese da quest’ultimo contrastano con quelle del vigilante [...]. Secondo il ricorrente rimane inspiegato in cosa risieda in definitiva il conclamato evidente contrasto dal momento che la parte offesa, come richiamato dagli stessi giudici di secondo grado, non ha dato indicazione alcuna che induca a ritenere che quel colloquio con [...] (in quel mentre seduto all’interno dell’auto di servizio parcheggiata in una stradina di accesso) potesse essere ascoltato dal metronotte, rimasto a sua volta all’interno della propria autovettura, impegnato a parlare con [...]. Ha inoltre sottolineato che il [...] nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha riferito che in quel contesto quando era al posto di guida, la persona controllata lo supplicava di non redigere il verbale per non rovinarlo (si era messo in ginocchio ed aveva cominciato a piangere sbattendo le mani contro lo sportello). Quindi se il [...] nulla di strano ha notato o sentito la conclusione non poteva che essere che la distanza era tale da non permettergli nemmeno di percepire questo particolare atteggiamento di [...], riferito dallo stesso [...]. Contesta inoltre che le dichiarazioni del [...] contrastino con quelle riferite dal teste [...] escusso per la prima volta nel giudizio d’appello, su richiesta formulata dalla difesa di [...]. Sostiene che la corte territoriale ha travisato la deposizione del [...] laddove ha affermato che quella notte il [...] subi’ delle lesioni, ma ha assunto che le stesse non potevano ascriversi all’imputato perche’ tra il controllo effettuato dai poliziotti e l’incontro con il [...], che per primo aveva apprezzato la presenza di lesioni trascorse un’apprezzabile lasso di tempo (circa due ore) durante le quali non poteva escludersi che il [...] fosse stata vittima di un’aggressione da parte di persona nota come dal medesimo dichiarato al medico del pronto soccorso di [...]. Evidenzia che quanto indicato e’ in contrasto con quanto offerto dal compendio probatorio. Il [...] ha dato pieno riscontro a quanto sostenuto dalla parte offesa fin dalla denuncia presso la stazione dei carabinieri del 17 gennaio 2005 ossia di essere stato cercato dalle ore 1,00 presso quel comando dal [...] al quale venne riferito che il [...] era fuori per servizio. Il [...] ha ricordato che quando poco prima delle 3,00 rientro’ in caserma per gli adempimenti correlati ad un incidente stradale venne informato da militari che una persona lo cercava. Persona che si era subito dopo ripresentata in caserma.

Il responsabile civile Ministero dell’Interno depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso ritenendo che la Corte Territoriale aveva correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla parte offesa.

I motivi di ricorso presentati dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari sono fondati.

La ricostruzione delle vicende processuali, cosi’ come risulta dal testo delle sentenze dei giudici di merito dei due gradi di giudizio, raffrontata, per singole parti della sentenza impugnata, con i motivi di ricorso del Procuratore Generale ricorrente, evidenzia come sia stato inosservato l’obbligo motivazionale facente carico al giudice di secondo grado.

Se e’ vero che l’articolo 546, comma 1, lettera e), prevede tra i requisiti della sentenza quello di una “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e’ fondata”, e’ pur vero che il disposto dello stesso articolo pone a carico del giudice di merito l’obbligo di “indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”, cosi’ come, per quanto concerne la valutazione delle prove, l’articolo 192 c.p.p., comma 1, impone di dare “conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”. La concisione nella esposizione, pertanto, significa, con riferimento ai motivi di diritto, che il giudice non deve fare uno sfoggio di erudizione giuridica che non sia funzionale alla esplicitazione dei criteri adottati, e, con riferimento ai motivi di fatto, che nel testo della sentenza non deve trovare ingresso una pura e semplice elencazione delle risultanze dibattimentali, ma solo una sintesi valutativa degli elementi probatori, considerati singolarmente e nel loro insieme, e comparativa di quelli a favore e contro l’imputato. Solo una chiara, completa e articolata motivazione consente infatti al giudice di Cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell’argomentazione.

Cio’ detto deve rilevarsi con riferimento alla sentenza impugnata che il giudice di appello non ha proceduto ad una totale ricostruzione delle risultanze processuali al fine di valutarne il contenuto in modo difforme dal giudice di prima istanza, ma si e’ limitato ad enucleare dalle risultanze processuali descritte dal giudice di primo grado e non autonomamente ricostruite quelle che apparivano funzionali al successivo discorso critico contrastante con quello della sentenza appellata. Al giudice di legittimita’, per potere effettuare il doveroso controllo sulla esistenza stessa o sulla manifesta illogicita’ della motivazione, non rimane percio’ altro che riportarsi alla esposizione delle risultanze processuali, cosi’ come contenuta nella sentenza di primo grado e non compiutamente ed esattamente riportate nella sentenza di appello.

Deve aggiungersi che e’ giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e’ difformita’ sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entita’ logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 1, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez. 2, 2/3-4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487; Sez. 2, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6, 20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, puo’ limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimita’ si estendera’ alla verifica della congruita’ e logicita’ delle risposte fornite alle predette censure.

La totale riforma della sentenza di primo grado impone invece al giudice di appello,secondo una regola di giudizio, sempre ribadita da questa Corte (sez. 1 sentenza n. 1381 del 10/02/1995, ud. 16/12/1994, PM C/Verderosa Rv. 201487; sez. 2 12.12.2002 n. 15756 PG in proc. contrada rv. 225564), la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. L’alternativita’ della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realta’ processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche. Il supporto motivazionale di una decisione giurisdizionale per essere logico deve essere conforme ai canoni che presiedono alle forme corrette del ragionamento in direzione della dimostrazione della verita’. In questo caso, dunque, il giudice di appello deve raffrontare il proprio decisum non solo con le censure dell’appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti. E’ quindi indispensabile, ai fini di un persuasivo e completo giudizio di legittimita’, rilevare il vizio di mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione non solo dal testo della sentenza di appello, ma anche dal suo raffronto col testo della sentenza appellata, soprattutto quando il vizio investa la valutazione dell’intero quadro probatorio.

E’ insegnamento costante di questa Suprema Corte che, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., non puo’ dirsi adempiuto l’onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che e’ principio cardine del processo penale, perche’ sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa (Sez. Un., 4/2/92-4/6/1992, n. 6682, Musumeci, Riv. 191230; Sez. 6, 28/9-3/11/1992, n. 10642, Runci, Riv. 192157; Sez. 6, 25/6-5/9/1996, n. 8314, Cotoli, Riv. 206131). Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in se’ e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verita’ processuale, cioe’ la verita’ del caso concreto. Viola tale principio il giudice, che abbia smembrato gli elementi processualmente emersi sottoposti alla sua valutazione, rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel loro insieme non fossero tali da consentire la configurabilita’ in concreto del reato contestato. Cio’ detto deve rilevarsi che i giudici d’appello nella sentenza impugnata si sono limitati ad affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali ritengono che sostanzialmente si sia fondata l’affermazione di responsabilita’ degli imputati, non potevano considerarsi intrinsecamente credibili perche’ in contrasto con quanto riferito dal teste [...] e perche’ vi era una rilevante difformita’, afferente il nucleo essenziale dell’imputazione, tra il contenuto della denuncia sporta il 17 gennaio 2005 alle ore 12.30 e le dichiarazioni rese dalla vittima a sommarie informazioni innanzi al pubblico ministero 7.3.2005 e quelle rese al dibattimento e hanno ritenuto tale premessa assorbente qualsiasi ulteriore valutazione dei dati probatori emersi nel corso del procedimento, senza considerare che, come sottolineato dal ricorrente Procuratore Generale, dalle varie dichiarazioni della parte lesa emergono due livelli di descrizione dei fatti accaduti: uno, nella immediatezza, di tipo generico in cui il [...] denuncia di essere stato aggredito da due poliziotti, fornendo pero’ una specifica descrizione fisica degli stessi, nonche’ dei gradi, che ha consentito la loro certa identificazione; un altro piu’ dettagliato (deposizione avanti il P.M. confermata in sede dibattimentale) con cui espone le sequenze dell’aggressione, dal quale si comprende il ruolo assunto da ciascuno nell’azione delittuosa (cfr. p. 10 sentenza 1 grado) pur nella precisazione che i due poliziotti erano perfettamente d’accordo tra loro.

Cosi’ come non emerge un effettivo contrasto tra la sua ricostruzione dei fatti e quella resa dal teste [...] considerato che la parte offesa, come richiamato dagli stessi giudici di secondo grado, non ha dato indicazione alcuna che induca a ritenere che quel colloquio con [...] (in quel mentre seduto all’interno dell’auto di servizio parcheggiata in una stradina di accesso) potesse essere ascoltato dal metronotte, rimasto a sua volta all’interno della propria autovettura, impegnato a parlare con [...], e considerato anche che il [...] nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva riferito che in quel contesto quando era al posto di guida, la persona controllata lo supplicava di non redigere il verbale per non rovinarlo (si era messo in ginocchio ed aveva cominciato a piangere sbattendo le mani contro lo sportello – pag. 19 sentenza di primo grado…). Quindi se il [...] nulla di strano ha notato o sentito non puo’ che ritenersi che si trovava ad una distanza tale da non permettergli nemmeno di percepire questo particolare atteggiamento di [...], riferito dallo stesso imputato [...]. E’ il caso tuttavia di aggiungere che, con riguardo alla prova dichiarativa, la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente devono essere valutate unitariamente. Nel caso in esame invece i giudici d’appello sulla premessa dell’assenza di intrinseca attendibilita’ delle dichiarazioni del [...] hanno ritenuto non necessaria la valutazione della credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’accertamento di dati obiettivi di riscontro ritenendo apoditticamente che l’unico dato certo che emergeva dalla vicenda in esame era solo quello che quella notte il [...] ebbe a subire delle lesioni personali. Lesioni che, secondo i giudici d’Appello, non potevano essere ascritte agli odierni imputati anche perche’ tra il controllo effettuato dai prevenuti nei confronti del [...] e l’incontro presso la compagnia carabinieri di Molfetta con il vicebrigadiere [...], che per primo apprezzo’ la presenza di tali lesioni, trascorse un apprezzabile lasso di tempo (circa due ore) durante il quale non poteva escludersi che il [...] fosse stata vittima di un’aggressione da parte di altro soggetto, la persona “nota” da lui dichiarato al medico del pronto soccorso di [...]. Ricostruzione che pero’ non tiene conto che il [...], escusso per la prima volta nel giudizio d’appello, ha riscontrato quanto detto dal [...] sin dalla sua prima denuncia e cioe’ di essere stato cercato nella notte presso quel comando dal [...] al quale fu riferito che il vicebrigadiere era fuori per servizio. Il [...] ha ricordato che quando poco prima delle 3,00 rientro’ in caserma per gli adempimenti correlati ad un incidente stradale venne informato da militari che una persona lo aveva cercato, e poco dopo si ripresento’ il [...] in evidente stato di agitazione, con il giubbotto tutto sporco e con il viso gonfio che gli riferi’ di essere stato picchiato e rapinato da quei due poliziotti formalmente denunciati la mattina successiva ed identificati negli attuali imputati grazie alla precise indicazioni rese dalla vittima nell’immediatezza.

Cosi’ come i giudici d’appello non hanno tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dalla moglie del [...] e la certa alterazione della scheda di identificazione del [...], reato per il quale vi e’ stata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.

Deve aggiungersi che i giudici di primo grado hanno ritenuto la responsabilita’ degli imputati sulla scorta dell’attendibilita’ intrinseca del [...] dopo averlo sentito in dibattimento, mentre la Corte Territoriale ne ha affermato l’inattendibilita’ intrinseca attraverso una diversa lettura delle deposizioni in precedenza rese.

La Corte Edu (sentenza del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/Moldavia) intervenuta in un caso in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto intrinsecamente attendibile il testimone principale, che riferiva su tutte le circostanze fondanti l’accusa, mentre il giudice di secondo grado, senza una nuova raccolta delle prove ma sulla sola base della lettura delle dichiarazioni rese in primo grado, ne aveva affermato la piena attendibilita’, ha ritenuto un tale sistema non conforme alla Convenzione Edu perche’ un equo processo comporta che il giudice che deve utilizzare la dichiarazione di un testimone (in modo difforme da altro giudice) deve poterlo ascoltare personalmente e cosi’ valutarne la attendibilita’ intrinseca.

La pronuncia e’ un’ulteriore espressione del principio di immediatezza che si ritiene attuato quando vi e’ un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione. Al fine di permettere una valutazione sull’attendibilita’ delle dichiarazioni si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova. E’ una regola non di carattere assoluto in quanto tale ascolto diretto deve avvenire “in linea di massima” perche’ “generalmente” la semplice lettura non risolve il compito complesso di valutazione della attendibilita’ intrinseca del testimone.

Si puo’ affermare che la Corte Edu ha ritenuto che coloro che hanno la responsabilita’ di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni, ritenuti decisivi, personalmente per poterne valutare la loro attendibilita’ intrinseca. Valutazione dell’attendibilita’ che e’ un compito complesso che generalmente non puo’ essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate. La disposizione che ha avuto applicazione giurisprudenziale con riguardo a reformatio in peius di una sentenza di assoluzione puo’ trovare applicazione anche in casi come quello in esame dove l’attendibilita’ intrinseca del testimone principale affermata dai giudici di primo grado sulla scorta di un ascolto diretto in dibattimento e’ stata valutata in maniera difforme dai giudici di secondo grado che non hanno proceduto ad ascoltare il teste principale.

Se e’ vero che il principio tratto dalla richiamata sentenza Cedu e’ quello che laddove la prova essenziale consista in una o piu’ prove orali che il primo giudice abbia ritenuto, dopo averle personalmente raccolte, non attendibili, il giudice di appello per disporre condanna non puo’ procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla sola base della lettura dei verbali ma e’ tenuto, salvo possibili casi particolari, a raccogliere nuovamente la prova innanzi a se’ per poter operare una adeguata valutazione di attendibilita’, e’ pur vero che tale principio, espressione dell’immediatezza del processo, deve trovare applicazione anche in casi in cui il diverso giudizio di attendibilita’ ha portato ad un giudizio di assoluzione in secondo grado, a maggior ragione a fronte della presenza di una parte privata, costituita parte civile, rispetto alla quale si assiste ad una sempre maggior tutela nell’ambito delle decisioni della Corte Europea (si veda in particolare sentenza 29.3.2011 ALIKAJ e altri contro ITALIA relativa ad un caso di dichiarata prescrizione del reato contestato a poliziotti che ha ritenuto che il sistema penale, cosi’ come e’ stato applicato nella fattispecie, non poteva generare alcuna forza dissuasiva idonea ad assicurare la prevenzione efficace di atti illeciti come quelli denunciati dai ricorrenti, parti civili nel processo penale, mostrando cosi’ di concepire la costituzione di parte civile non soltanto nell’interesse della parte lesa, ma anche nell’interesse pubblico della difesa sociale preventiva e repressiva contro il delitto e strumento per attenuare l’allarme sociale e soddisfare il desiderio di giustizia delle vittime).

La sentenza deve pertanto essere annullata con riferimento ai capi A) B) e C) della imputazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai capi A) B) C) dell’imputazione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari per nuovo giudizio.


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