Il giudice d'appello può anche dare una diversa valutazione sull'attendibilità di un teste rispetto a quella fatta dai giudici di primo grado ma in tal caso, spiega la corte di Cassazione, è necessario che sia rinnovata l'istruttoria.

Tale obbligo spiega il giudice di piazza Cavour (sentenza 32619/2014) sussiste  sia se si debba pervenire una sentenza di assoluzione sia nel caso in cui si debba pervenire a una sentenza di condanna.

Va ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è regolata dall'art. 603 del Codice di Procedura Penale che ha una portata piuttosto ampia.


Il primo comma  fa infatti riferimento alla possibilità della parte di chiedere la riassunzione di prove già acquisite in primo grado o l'assunzione di nuove prove ma c'è anche la possibilità che il rinnovo dell'istruzione sia disposto ufficio (in base a quanto prevede il terzo comma dell'articolo 603).


In una precedente sentenza la stessa Corte (Cassazione sent. n.1256/2013) aveva evidenziato l'importanza della rinnovazione dell'istruttoria  affermando che la mancata rinnovazione può essere censurata se si dimostra "l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello".



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