La Corte di Cassazione chiarisce che la deposizione orale del perito deve essere rinnovata in dibattimento nel giudizio d'appello se ritenuta decisiva

L'esame del perito come prova dichiarativa

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Con una interessante sentenza, la Corte di Cassazione ritorna sulla questione riguardante il valore delle dichiarazioni orali rese da un consulente tecnico di parte nell'ambito di un procedimento penale.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che tale deposizione integra una prova dichiarativa che, se ritenuta fondante ai fini della decisione, deve essere rinnovata nel dibattimento davanti al giudice di secondo grado (Cass. pen. n. 36146/2021 sotto allegata).

La vicenda prende le mosse da una causa in cui l'imputato era stato condannato per guida in stato di ebbrezza.

Dopo l'assoluzione da parte del giudice di primo grado, la corte d'appello riteneva sussistente la responsabilità penale dell'imputato.

Al riguardo, è importante precisare che il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado per motivi attinenti alla prova dichiarativa, costituita dall'escussione del consulente tecnico di parte.

La rinnovazione in dibattimento dell'esame del perito

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Sul punto, la norma che rileva è rappresentata dal comma 3-bis dell'art. 603 del codice di procedura penale, che dispone chiaramente che "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

In tal caso, di regola, il giudice dovrebbe provvedere immediatamente con ordinanza, nel contraddittorio con le parti (cfr. commi 5 e 6 dell'art. 603 c.p.p.).

Tale rinnovazione, però, nel caso che ci occupa non veniva disposta dalla corte territoriale, che riformava la sentenza di proscioglimento e condannava l'imputato alla pena di giustizia, consistente in due mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda.

Proprio tale violazione procedurale costituiva il principale motivo di ricorso in Cassazione da parte della difesa.

Le Sezioni Unite sulla rinnovazione della prova in appello

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Al proposito, nelle memorie difensive dell'imputato veniva citata un'importante sentenza delle Sezioni Unite Penali, la n. 14426 del 2019.

Tale provvedimento si era occupato di dirimere un precedente contrasto giurisprudenziale riguardo al valore delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale da un consulente tecnico.

Infatti, all'epoca vi era un primo orientamento secondo cui, sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 603 comma 3-bis c.p.p., il giudice di appello ove intenda pervenire, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ad una sentenza di condanna sulla base di una diversa valutazione dei risultati delle indagini tecniche - siano esse effettuate da un perito o da un consulente di parte - eseguite nel corso del giudizio di primo grado, deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod. proc. pen., e procedere, quindi, all'esame del perito e del consulente di parte, proprio perché anch'essi vanno considerati testi sicché, vertendosi nell'ambito di una prova dichiarativa, vige l'obbligo di sentirli nuovamente, in ossequio ad un principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, da quella nazionale e successivamente recepito proprio dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.

Per l'opposto orientamento, invece, le figure del testimone e quella del perito e del consulente di parte non sono sovrapponibili, anche perché la loro relazione viene acquisita e diventa parte integrante della deposizione. Per cui, sempre secondo l'orientamento in parola, la Corte di Appello che intende riformare la sentenza assolutoria di primo grado, non avrebbe l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, fermo l'obbligo di motivare in modo rafforzato e cioè di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio.

Le SS.UU. risolvevano la questione pronunciando un principio di diritto secondo cui la dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.

Prova dichiarativa e dichiarazioni del consulente tecnico

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Sulla base di tale pronuncia, la quarta sezione penale della Suprema Corte, nella sentenza odierna, ha accolto la tesi difensiva e cassato con rinvio la sentenza di condanna della corte d'appello, ritenendo violato l'art. 603-bis cod. proc. pen., poiché "le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova".

Scarica pdf Cass. n. 36146/2021

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