In materia di divorzio, una volta che la cessazione degli effetti del matrimonio è stata pronunciata, il procedimento per la definizione delle questioni patrimoniali, come la determinazione dell'assegno e il diritto alla pensione di reversibilità, può continuare anche dopo la morte dell'ex coniuge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16951 del 24 luglio 2014, accogliendo il ricorso di una donna nei confronti della figlia dell'ex marito, in qualità di erede, al fine dell'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità ed all'assegno di divorzio, già attribuitole in via provvisoria.

La questione aveva inizio nel 2005, con la dichiarazione da parte del Tribunale di Savona della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i due coniugi e la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in merito alle vicende economiche. Nelle more, veniva dichiarato il decesso dell'uomo e disposta l'interruzione del giudizio. L'ex moglie proponeva quindi ricorso per la prosecuzione del giudizio contro la figlia, coerede, per vedersi riconosciuti sia il diritto alla pensione di reversibilità che l'assegno di divorzio in precedenza attribuitole con decreto presidenziale.

La domanda della donna veniva respinta sia in primo che in secondo grado; la vicenda, pertanto, approdava in Cassazione.

Per i giudici di Piazza Cavour, l'ex ha ragione. Difatti, ha affermato la Corte: "la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio

integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi".

Se è vero, infatti, ha proseguito la S.C., che, con la morte di uno dei due coniugi, cessa la materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio per il venir meno dello status, intrasmissibile agli eredi, "una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno. Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi".

Su questo assunto, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio. 


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