La cessazione della materia del contendere, anche se in primo grado si è deciso per il divorzio, legittima lo status di coniuge superstite a fini successori

di Lucia Izzo - Il coniuge superstite, in caso di morte dell'ex in pendenza del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, è legittimato a proporre appello per far dichiarare la cessazione della materia del contendere, anche se in primo grado sono state assunte conclusioni conformi in ordine alla fine della relazione. Ciò in quanto l'appellante ha diritto, in un contesto successorio, di vedersi riconosciuto lo status di coniuge superstite anziché divorziato.


Lo ha precisato la Corte d'Appello di Torino, nella sentenza n. 1458/2016 del 16 agosto.

La ricorrente impugna la sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto con il marito, chiedendo che sia annullata oppure dichiarata nulla o inefficace e priva di effetti, essendo intervenuto il decesso dell'ex prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.


La signora è infatti interessata a mantenere lo status di coniuge superstite, soltanto separato e non anche divorziato, chiedendo pertanto la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del provvedimento appellato in quanto il sopravvenuto decesso del marito, prima del passaggio in giudicato, avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere.


Si tratta di un'impugnazione legittima secondo la Corte, poichè è principio giurisprudenziale ampiamente prevalente quello secondo cui la morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope lgis il rapporto matrimoniale, rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determina la cessazione della materia del contendere, con la conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, anche quando si verifichi in pendenza del termine di impugnazione.


La Corte, in base a tale assunto, dichiara quindi cessata la materia del contendere ai fini della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza parziale resa dal Tribunale.


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