Non può essere revocato il sequestro preventivo del bene anche in presenza di ipoteca trascritta anteriormente. Con questa statuizione la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22176 del 29 maggio 2014, è intervenuta ancora una volta sul tema particolarmente delicato del rapporto tra le misure di prevenzione e i diritti che i terzi possono vantare sui beni oggetto delle stesse.  

Innestandosi nel solco del recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 10532/2013; Cass. n. 10471/2014), la S.C. ha ribadito la piena assoggettabilità a sequestro dei beni gravati da ipoteca, chiarendo che la misura preventiva risponde a finalità diverse, quelle di salvaguardia del preminente interesse pubblicoche non possono essere impedite dall'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia vantati dai terzianche se in buona fede, i quali potranno trovare soddisfazione nelle successive fasi processuali. 

La necessità del bilancimento degli interessi contrapposti determina, quindi, solo il differimento ad un momento successivo (nella fase della confisca e di quella esecutiva della stessa) della possibilità del terzo creditore di buona fede di chiedere, attraverso apposito procedimento, il riconoscimento del suo diritto. 

Sulla base di questo ragionamento, la Corte ha, pertanto, negato tutela al terzo creditore ipotecario (nella specie, una banca) dell'immobile oggetto di sequestro preventivorespingendo la richiesta di revoca dello stesso.



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