di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a sezioni unite, sentenza n. 8928 del 17 Aprile 2014. Quando è possibile impugnare la nota di sollecito di pagamento delle sanzioni relative a infrazioni del codice della strada? Quando è considerato un atto endoprocedimentale, un mero sollecito, dunque inoppugnabile, e quando invece provvedimento dotato di potenziale idoneità esecutiva? E ancora: nel caso fosse possibile impugnarlo, la giurisdizione sarebbe del giudice ordinario o di quello tributario?

A tutte queste domande hanno risposto le sezioni unite nella sentenza in oggetto. La nota controversa, in base alla quale l'ente di riscossione avrebbe intimato alla resistente il pagamento di sanzioni amministrative, sarebbe stata considerata dal ricorrente vera e propria cartella esattoriale. Per il giudice del merito tuttavia essa sarebbe stata troppo generica, dunque inidonea a sortire gli effetti di legge. Dopo aver rigettato la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario (l'art. 205 del d. lgs. 285/1992 è chiaro nell'affidare in via specifica la giurisdizione in tema di controversie inerenti sanzioni applicate in materia di circolazione stradale al giudice ordinario) la Suprema Corte si sofferma nella valutazione dell'atto proposto dall'ente riscossore come avviso di accertamento. Premettendo che a nulla vale la mancanza di formale dicitura "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" ai fini della qualificazione dell'atto come impugnabile, la Corte ribadisce come sia fondamentale guardare alla sostanza dello stesso, più che alla sua forma. Nella specie, la nota avrebbe riportato l'intimazione al pagamento entro un certo termine temporale (quindici giorni dal ricevimento dell'avviso) ma non avrebbe specificato in alcun modo i tempi e le modalità di produzione della stessa, rendendo impossibile al ricevente una ricostruzione storica della vicenda. Il ricorso è rigettato.


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