di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 8136 dell'8 Aprile 2014. Può una stessa impresa assicuratrice partecipare al medesimo giudizio in due vesti, in qualità di compagnia debitrice (in quanto assicuratrice del veicolo responsabile dell'incidente) e come compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada? Secondo la Suprema Corte sì, per le ragioni che verranno esaminate in seguito. Nel caso di specie il problema si pone a fronte di contestazione di copertura assicurativa di un veicolo ritenuto responsabile di un incedente stradale, nell'ambito del giudizio volto a determinare responsabilità e importo del risarcimento del danno. La questione è stata sollevata in sede di legittimità a seguito dell'incorporazione di società assicuratrice del responsabile da parte di altra importante compagnia, operante in qualità di designata dal Fgvs.


Come sopra evidenziato, la Suprema Corte dà risposta affermativa al quesito di diritto. L'interpretazione degli articoli 19 e 20 della legge 990/1969 ("Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti") permetterebbe infatti alla Compagnia di partecipare sotto una duplice veste poiché vi sarebbe piena autonomia, sia patrimoniale che di scopo, nelle due distinte posizioni. La normativa citata infatti impone che alle imprese designate in qualità di Fgvs siano rimborsati gli importi liquidati al danneggiato da parte della Consap; per tale motivo solo su quest'ultimo soggetto ricadrebbero le conseguenze economiche del risarcimento del danno, senza che possa esserci alcuna commistione tra le due figure giuridiche, di fatto coniugate in un unico soggetto.


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