
L'ordinamento, a tutela del danneggiato, prevede che in alcuni casi previsti dalla legge la chiamata in causa del terzo avvenga automaticamente. Tale effetto si deduce della lettura combinata delle norme di cui all'art. 102 (litisconsorzio necessario; senza l'integrazione di contraddittorio a favore di un determinato soggetto il giudizio non può validamente proseguire), all'art. 112 (poteri del giudice e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) a all'art. 113 cod. proc. civ (dovere del giudice di decidere secondo diritto salvo i casi in cui la legge espressamente preveda la pronuncia secondo equità). Per la medesima obbligazione, il contraddittorio tra attore e convenuto si estende automaticamente al terzo chiamato dal convenuto proprio per permettere a quest'ultimo di liberarsi dalla responsabilità.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha evidenziato come tale automatismo operi anche in tema di responsabilità da circolazione stradale.
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