Avv. Carolina Ferro - avv.cferro@libero.it

Lo scorso 7 febbraio, con la sentenza n.2815, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, con particolare riguardo all'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata del credito vantato da uno dei genitori rispetto all'altro, sulla base del solo titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza presidenziale.

Prima di procedere all'esame del testo della sentenza, è utile tentare un approfondimento sulla natura stessa delle spese straordinarie, la cui gestione rappresenta uno dei maggiori motivi di conflitto tra i coniugi dopo la separazione.

Il legislatore, infatti, oltre a non fornirne una nozione, non stabilisce criteri generali atti a differenziare le spese straordinarie da quelle ordinarie, demandando al giudice il compito di individuarle nelle singole fattispecie concrete.

Né sono di ausilio, ai fini del corretto inquadramento di una spesa come ordinaria o straordinaria, i provvedimenti, in materia di separazione e divorzio, con i quali i giudici stabiliscono che il genitore tenuto al mantenimento ordinario, è onerato, in misura percentuale, delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Sul punto, la giurisprudenza prevalente e costante, sia di legittimità che di merito, è nel senso di qualificare come "ordinarie" le spese atte a soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio, e "straordinarie" quelle destinate a fronteggiare le esigenze conseguenti ad eventi imprevedibili o eccezionali, o non rientranti nelle consuete abitudini di vita del minore, o relative a spese che non siano determinabili o quantificabili preventivamente o che, infine, siano di non lieve entità rispetto alla situazione patrimoniale ed economica dei genitori. 

Sulla scorta di tali indicazioni, è possibile ritenere che non rientrino tra le spese scolastiche straordinarie quelle relative all'acquisto di libri, di materiale di cancelleria o dell'occorrente per l'educazione fisica (tute, scarpette), o quelle sostenute per la mensa scolastica ed il pagamento delle quote di iscrizione alle gite. Non si tratta, infatti, di spese imprevedibili rispetto alla frequenza scolastica del minore, obbligatoria per legge. Anche le spese universitarie vengono considerate ordinarie, non essendo possibile ritenerle imprevedibili. Al più, data, comunque, l'incidenza economica di alcuni esborsi sul bilancio familiare, anche in ragione della loro periodicità, essi giustificano la richiesta di un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario, sul presupposto delle sopravvenute, maggiori esigenze del figlio, che legittimano una modifica dei provvedimenti precedentemente assunti. 

Discorso diverso, invece, vale per i viaggi di istruzione all'estero o per le ripetizioni collegate ad uno scarso rendimento scolastico, laddove la giurisprudenza è più o meno concorde nel considerarle spese straordinarie.

Quanto alle spese sanitarie, sono considerate ordinarie le spese per le visite pediatriche e, comunque, routinarie, o l'acquisto dei farmaci da banco. Straordinari, al contrario, sono gli esborsi per le visite specialistiche, per gli interventi chirurgici e i trattamenti terapeutici o per l'acquisto di apparecchi ortodontici, di occhiali da vista, di farmaci particolari o particolarmente costosi, collegati ad uno stato di malattia improvviso.

Per le spese ludiche, probabilmente il concetto di straordinarietà è più ampio, in quanto queste ultime, più delle altre, scontano i limiti delle effettive situazioni reddituali della famiglia. Oltretutto, sono quelle che più risentono dell'evoluzione dei tempi, il che incide sulla loro effettiva tipizzazione di categoria quando sono rapportate alla situazione concreta che deve essere regolata. Emblematico è, a tal proposito, l'esempio del computer. L'uso promiscuo che del computer possono fare i minori, prevalentemente ludico, può indurre a considerare la relativa spesa come straordinaria. Tuttavia, se si valuta che la scuola, per certi versi, progredisce verso l'informatizzazione, e che il computer può anche essere uno strumento di studio, se correttamente utilizzato, in certi casi l'esborso potrebbe addirittura rientrare nel novero delle spese scolastiche ordinarie, non ostando a tale considerazione neanche l'eventuale rilevanza della spesa, viste le varie offerte del mercato dei pc.

Vi è da aggiungere che l'individuazione di criteri generali e la tipizzazione delle spese non comportano il venir meno di tutti i possibili profili di criticità rispetto al tema oggetto della trattazione.

Emblematiche sono, in tal senso, tutte le problematiche connesse alle scelte del genitore con cui il figlio convive e che comportano spese straordinarie, scelte non sempre (quasi mai!) condivise dall'altro genitore, cui si chiede di sostenerle in ottemperanza a quanto disposto dal giudice nel provvedimento di separazione o divorzio.

La sentenza della Corte di Cassazione n.10174 del 20 giugno 2012 interviene sul punto, offrendo un criterio abbastanza logico. Il caso riguarda l'iscrizione di una minore alla scuola privata da parte di uno dei genitori, fatta senza consultare l'altro, al quale viene chiesta la corresponsione della quota a lui spettante per le spese straordinarie. Secondo gli Ermellini, ‘‘l'affidamento congiunto….. presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. Ne discende che la parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all'atto; e, in particolare, ad esempio, all'iscrizione della prole presso un istituto privato'.

Infine, un ultimo aspetto riguarda proprio l'esecuzione dei provvedimenti della separazione in tema di spese straordinarie, cui si riferisce la sentenza 2815/2014 della Suprema Corte, con particolare riferimento alla diretta esigibilità delle stesse sulla base del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza presidenziale.

Viene, infatti, impugnata in Cassazione una sentenza del Giudice di pace di Terni, conclusiva di un giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, col quale l'opponente contestava la richiesta del 50% delle spese mediche e scolastiche, sul presupposto che il relativo credito, azionato con precetto, non fosse certo, liquide ed esigibile. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'ordinanza presidenziale anche sul punto delle spese straordinarie, fosse immediatamente eseguibile, trattandosi di un credito astrattamente liquido, che veniva a determinarsi nell'ammontare con le fatture e gli scontrini in precedenza inviati al coniuge.

La Corte afferma che l'ordinanza presidenziale ha natura di titolo esecutivo, ex art. 189 disp. att. c.p.c., riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare, ma non per i crediti nascenti da spese che debbano essere affrontate in futuro, riaffermando che "….nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinchè accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese e ne determinino l'esatto ammontare".

Avv. Carolina Ferro - avv.cferro@libero.it


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