Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

A chi non è mai capitato di trovare un capello nel piatto o le posate sporche e di lamentarsi con il ristoratore? 

Sono cose che capitano e non se ne fa di certo una tragedia. Ma trovare addirittura un insetto all'interno di una puccetta alla pizzaiola deve essere davvero una cosa terribile!


Ed è quanto è realmente accaduto ad un signore che acquistando appunto una "puccetta" presso un panificio vi ha trovato dentro un insetto appartenente all'ordine dei blattoidei: vale a dire uno scarafaggio.

La cosa potrà far sorridere ma a quanto pare la vicenda è finita nelle aule dei tribunali ed esattamente dinanzi al Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, dove il titolare del panificio è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli articoli 5 lettera b) e 6 L. 283/1962,  per avere quale titolare e conduttore di un panificio biscottificio, detenuto all'interno della attività commerciale alimenti da forno, dallo stesso prodotti, in cattivo stato di conservazione.

Il difensore dell'imputato  aveva chiesto il patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Il Tribunale prendendo in considerazione gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (cioè  la denuncia della persona offesa e poi l'informativa di reato in cui erano ricomprese le indagini svolte dalla polizia giudiziaria) riteneva che per i reati per cui era stata chiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non  ricorrevano le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.(sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o perché l'imputato non ha commesso il fatto; né vi è prova della sussistenza di una causa di estinzione del reato), quindi, giungeva alla conclusione che l'imputato fosse davvero responsabile di aver tenuto i prodotti da forno in cattivo stato di conservazione al punto da consentire che nell'impasto della puccetta vi finisse uno scarafaggio.

Il giudice valutando la gravità dell'illecito riteneva congrua l'applicazione di pena su richiesta delle parti; riconosceva le circostanze attenuanti generiche ed applicava la pena dell'ammenda pari ad euro 400. Concedeva naturalmente il beneficio della sospensione condizionale della pena condannando l'imputato a pagare in favore della costituita parte civile la somma di euro 500 oltre accessori di legge.

Ecco qui di seguito il testo della sentenza

Tribunale di Lecce - Seconda sezione penale, dott. Michele Toriello - Sentenza n. 175 del 29 gennaio 2014

TRIBUNALE DI LECCE

Seconda Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale di Lecce, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di ..............., difeso di fiducia dall' Avv........................presente,

IMPUTATO

del reato di cui agli articoli 5 lettera b) e 6 L. 283/1962, per avere quale titolare e conduttore di un panificio biscottificio, detenuto all'interno della attività commerciale alimenti da forno dallo stesso prodotti in cattivo stato di conservazione, ed in particolare all' interno di una puccetta alla pizzaiola era presente un insetto dell' ordine dei blattoidei;

in Alezio, il 6 agosto 2012 (prescrizione massima al6 agosto 2017).

PARTE CIVILE: ......................assente, costituito con il patrocinio dell' Avv. ........................presente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il difensore munito di procura speciale chiede che il procedimento venga definito a norma dell' art. 444 c.p.p. mediante l'applicazione della pena, nei termini che seguono.

Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, pena base mesi € 900 di ammenda, diminuita per due volte di un terzo (la prima per generiche, la seconda per il rito) ad € 400 di ammenda. Pena sospesa.

Il pubblico ministero - nella persona del Vice Procuratore Onorario dott.ssa Maria Antonella Pasquino, delegata dal Procuratore Aggiunto della Repubblica - presta il consenso ed esibisce gli atti del proprio fascicolo.

Il difensore della parte civile si rimette al Tribunale per la determinazione delle sue competenze.

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta del 2 agosto 2013............... veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione innanzi indicata.

All'odierna udienza, dichiaratasi la contumacia dell'imputato, ammessa la costituzione di parte civile della persona danneggiata dal reato, il difensore munito di procura speciale avanzava la richiesta di applicazione della pena innanzi illustrata, che incontrava il consenso del pubblico ministero.

Il Tribunale (avuto a mente che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 c. p. p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo: così da ultimo Cassazione penale, sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48771), rileva che in relazione ai reati per i quali è stata richiesta l'applicazione della pena non ricorre alcune delle ipotesi indicate dall'alt. 129 c.p.p., e che ciò è agevolmente desumibile dagli atti utilizzabili in questa sede: più in particolare, è sufficiente guardare ai principali atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (cfr. la denuncia del S. del 6 agosto 2012 e l'informativa di reato nella quale sono compendiate le indagini svolte dalla polizia giudiziaria per riscontrare quanto denunciato) per giungere alla conclusione che l'imputato in effetti tenne la condotta a lui ascritta nel capo d'imputazione sopra indicato, poiché in un alimento prodotto dal panificio da lui gestito fu rinvenuto da un avventore un insetto della famiglia dei blattoidei (è solo il caso di ricordare che, come ha da ultimo ribadito Cassazione penale, sez. III, 1 ottobre 2009, n. 39987, l'accordo sulla pena esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione. Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell' accordo raggiunto dalle parti).

E' inoltre corretta la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione: le condotte dettagliatamente e correttamente descritte nel capo d'imputazione hanno in effetti integrato gli estremi della fattispecie di reato ascritta all'imputato (cfr. in termini, per un caso analogo a quello di specie, Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2010, n. 35708:la presenza di una mosca nella pietanza da consumare costituisce fatto idoneo ad inficiare l'integrità alimentare della stessa, con conseguente pericolo, anche concreto, per la salute pubblica ... Gli asseriti adempimenti relativi alle misure di prevenzione in materia di igiene - che si assumono adottati dall'azienda (gestita dall'imputata) che confezionava le pietanze alimentari in esame ­costituisce circostanza autoreferenziale.

Detto assunto, comunque, è risultato nel caso concreto inidoneo a garantire i prescritti standard di sicurezza igienica degli alimenti confezionati, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo (la colpa) del reato de quo, nei confronti della ricorrente).

Pertanto, non vi è alcuno spazio per l'emissione ex art. 129 c. p. p. di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o perché l'imputato non ha commesso il fatto; né vi è prova della sussistenza di una causa di estinzione del reato

E' congrua, alla luce di una complessiva valutazione della gravità dell'illecito e della personalità del suo autore, la pena della quale si chiede l'applicazione.

Il Tribunale ritiene in particolare che le parti hanno del tutto correttamente:

* individuato la pena base in misura prossima ai minimi edittali, in considerazione delle non allarmanti modalità dell' azione, del particolare contesto nel quale è maturata - in maniera evidentemente estemporanea - la condotta;

* riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, anche alla luce della non allarmante gravità dei fatti in contestazione, della leale condotta processuale dell'imputato e della sua penale incensuratezza.

In conclusione, la pena della quale è stata chiesta l'applicazione appare congrua in relazione alla personalità dell'imputato ed alla natura dei fatti che formano oggetto di contestazione.

In ragione dello stato di penale incensuratezza dell'imputato, appare possibile formulare nei suoi riguardi un giudizio prognostico favorevole in ordine ad un eventuale pericolo di recidivanza, e dunque concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ricorrendo i presupposti di cui all' art. 175 c. p., infine, si dispone che non sia fatta menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Vanno liquidate le spese di costituzione di parte civile, al cui pagamento l'imputato dovrà comunque essere condannato; tenuto conto dell'attività espletata appare equo liquidare la somma complessiva di € 500 (€ 150 per la fase di studio; € 150 per la fase introduttiva; € 200 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.

Deve infine disporsi che quanto in giudiziale sequestro sia confiscato e distrutto ai sensi dell' art. 240 c. p.

P.Q.M.

letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., applica su richiesta delle parti a C.L. in relazione al reato a lui ascritto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente del rito, la pena di € 400 di ammenda.

Letti gli articoli 163 e seguenti c. p., concede a C.L. il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Letto l'art. 541 c. p. p. condanna ................al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio in favore della costituita parte civile................quantificate in complessivi € 500, oltre accessori di legge.

Letto l'art. 240 c. p., dispone la confisca e la distruzione di quanto in giudiziale sequestro.

Motivazione contestuale.

Lecce, 29 gennaio 2014 .

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