di Luigi Del Giudice - Il tribunale di Napoli nel 2009 applicava a carico dell'imputato ( guida senza patente) l'ammenda di 1.600 euro, ritenendo sussistente il ricorso di circostanze attenuanti generiche sulla base del solo presupposto costituito dall'"assoluta incensuratezza" dell'imputato, e pertanto, in ragione della sola assenza di precedenti condanne subite dall' imputato stesso, in aperta violazione rispetto a quanto previsto dell'ultimo comma dell'articolo 62-bis del codice penale ( "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo' essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.").
La Corte di cassazione con sentenza 28810 del 2013 riteneva sussistere l'evidente violazione di legge in cui era incorso il giudice a quo nel riscontrare la sussistenza di attenuanti generiche in ragione della sola assenza di precedenti condanne per altri reati da parte dell'imputato, imponendo il riconoscimento del carattere illegale dei criteri di determinazione della pena applicata a carico dello stesso; imponendo pertanto il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con il contestuale rinvio al tribunale di Napoli ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com

polizialocaleweb.com

» Altri articoli di Luigi Del Giudice

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: