Secondo la Corte di Giustizia nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto privato incombe l'obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili di una direttiva qualora lo Stato abbia trasferito a tale persona giuridica il compito di riscuotere il pagamento dei pedaggi per l'utilizzo di reti stradali pubbliche e controlli tale persona giuridica direttamente o indirettamente. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sesta Sezione Sentenza 5 febbraio 2004 Trasporto di merci su strada - Pedaggi - Autostrada del Brennero - Divieto di discriminazioni - Discriminazione fondata sulla cittadinanza del trasportatore o sul luogo di origine ovvero di destinazione del trasporto).
Secondo la Corte di Giustizia 5 febbraio 2004 nella conclusione di contratti con utenti della strada, ad una persona giuridica di diritto privato incombe l'obbligo di osservare le disposizioni direttamente applicabili di una direttiva
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