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L'assegno divorzile non va aumentato se il marito migliora la propria situazione economica se non si sono verificate circostanze nuove tali da aver modificato il precedente tenore di vita.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1165 del 21.01.2014 che non ha riconosciuto legittimo, così come avevano fatto i giudici di merito, l'aumento dell'assegno divorzile in favore di una ex moglie.
L'aumento dell'assegno e' stato negato perché, nonostante il marito avesse avuto un lieve miglioramento delle condizioni economiche, non si erano comunque verificate circostanze nuove e sopravvenute idonee ad alterare il pregresso equilibrio stabilito dalle parti stesse.
Il divorzio comporta lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e il coniuge più debole (così come accade in sede di separazione) ha diritto anche in questa fase al c.d. "assegno divorzile" che ha finalità assistenziali e solidaristiche. Serve cioè a impedire il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge con minori risorse economiche (che non ha redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni obiettive).
Nel determinare la misura dell'assegno divorzile si deve fare in modo che il coniuge possa continuare a godere dello stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Questo principio deve valere anche quando viene chiesta la modifica dell'assegno.
Per questo, se non si sono verificati cambiamenti significativi, che incidono appunto sul tenore di vita, allora non c'è ragione di modificare l'importo dell'assegno.