di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 28347 del 18 Dicembre 2013. E' principio consolidato per cui il progettista che sia anche direttore dei lavori, nel caso il committente riscontri e provi difformità esecutive tra progetto originario e lavori eseguiti, sia responsabile nei confronti di questi del danno provocato. Il progettista, oltre a non aver diritto ad alcun compenso, deve risarcire il committente del danno provocato a causa di propria responsabilità (da negligenza, imprudenza o imperizia) accertata in corso di causa.

A fronte di notifica di decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle prestazioni professionali non saldate dal committente, quest'ultimo proponeva opposizione contestando la conformità delle opere al progetto iniziale. L'opponente chiedeva quindi che il giudice accertasse la responsabilità del geometra e che condannasse quest'ultimo al risarcimento del danno provocato. L'opposizione veniva rigettata in primo grado ma accolta in secondo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato e con compensazione del credito del professionista (ricalcolato in base alle circostanze del caso) rispetto alla somma dovuta dallo stesso a titolo di risarcimento. Avverso tale statuizione il geometra proponeva ricorso in Cassazione. "Una volta accertata l'esistenza di un danno risarcibile (cioè il costo degli interventi necessari ad eliminare tutti i vizi e le difformità riscontrate nei lavori ascrivibili al geometra quale direttore dei lavori stessi) e verificata l'impossibilità di determinarlo nel suo preciso ammontare (…) la liquidazione equitativa di tale danno da parte della Corte territoriale è del tutto legittima, conformemente all'orientamento consolidato di questa Corte": il progettista dovrà risarcire il committente per una cifra calcolata dal giudice in via equitativa, con riguardo al dispendio necessario per eliminare i vizi strutturali dallo stesso generati.


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