di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 26365 del 26 Novembre 2013. A seguito di progettazione e costruzione di opera edilizia, la committente si rifiutava di procedere al pagamento di quanto pattuito poiché, a suo dire, l'opera avrebbe riportato difetti di costruzione tali da rendere oltremodo oneroso per la stessa provvedere alla sistemazione. La società appaltatrice, a seguito di detto inadempimento, notificava dunque decreto ingiuntivo volto al recupero delle somme dovute. L'interessata proponeva opposizione, la quale veniva tuttavia rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio. La stessa ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte non ravvisa alcun difetto di motivazione della decisione impugnata: il giudice del merito ha succintamente argomentato circa il rigetto della qualificazione, da parte della ricorrente, dell'inadempimento come di non scarsa importanza; in definitiva, l'opera sarebbe stata eseguita a regola d'arte, sebbene in modo leggermente difforme rispetto al progetto originario. Come noto, la Cassazione non può spingersi oltre un sindacato di mera legittimità della questione, essendole precluso per legge il riesame del merito della vicenda. Inoltre, l'omesso versamento dell'acconto da parte della ricorrente sarebbe stato senza dubbio indicatore di carenza di buona fede contrattuale. La Suprema Corte conclude citando massima giurisprudenziale ormai consolidata: "l'eccezione di inadempimento è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso di inadempimento

di una delle parti, l'equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò richiede quel giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto ad adempiere, espresso dal secondo comma dell'art. 1460 codice civile, con la formula della non contrarietà alla buona fede. Il rimedio dell'eccezione di inadempimento è applicabile al contratto d'appalto nell'ipotesi di rifiuto del committente di pagare il corrispettivo all'appaltatore inadempiente all'obbligo di eliminare i vizi e le difformità dell'opera, nonché nell'ipotesi in cui l'appaltatore non consegni l'opera perchè il committente, adducendo vizi e difformità inesistenti, rifiuta il pagamento del corrispettivo".


Vai al testo della sentenza 26365/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: