La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17028/ 2006) ha stabilito che sono illegittimi i progetti e le direzioni di opere gestiti direttamente da un geometra nelle materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.
I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che per tali attività non è dovuto alcun compenso al geometra, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l'ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione





