La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17028/ 2006) ha stabilito che sono illegittimi i progetti e le direzioni di opere gestiti direttamente da un geometra nelle materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti.
I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che per tali attività non è dovuto alcun compenso al geometra, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l'ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Divisione giudiziale e documentazione urbanistico-edilizia
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
- Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere
- Antiriciclaggio: il sistema si fa sostanziale, documentato e armonizzato
- Giudizio abbreviato: il Gup può integrare le prove necessarie





