Una lettera di addio esclude l'antigiuridicità dell'allontanamento dalla casa familiare.
Non ti sopporto più davvero
perché mi hai rotto il blues ....
Questo brano di Zucchero, in qualche modo rappresenta il "leitmotiv" di molte coppie sposate sull'orlo di una crisi di nervi.
Quindi, quando i fumi della rabbia e del rancore salgono alla testa l'unica soluzione sembra essere quella di fuggire lontano da quello che un tempo fu un nido d'amore. Ma, come si sa, pure non essendoci più il reato " di abbandono del tetto coniugale" le conseguenze di un simile comportamento non sono da sottovalutare perchè si potrebbero comunque configurare altri reati, come nel caso in cui ci si sottragga agli obblighi di assistenza, e perchè si può rischiare l'addebito della separazione (vedi articolo correlato : " Se la suocera è invadente, l'allontanamento dalla casa familiare non comporta addebito della separazione").
Tra le varie ipotesi giustificative dell'allontanamento dalla casa familiare la Corte di Cassazione (Sezione Penale, sentenza n.34562 del 11.09.2012) Annovera anche il preventivo invio di una lettera di addio.
Attenzione però non si può trattare di una semplice lettera con cui l'ex dice: "vado via ".
Nel caso esaminato dalla corte l'uomo in una lettera d'addio alla moglie aveva giustificato la sua scelta di andarsene con riferimento ad una situazione di intenso disagio nei rapporti con il proprio coniuge.
La questione oggetto di disamina è costituita dalla rilevanza penale della condotta di allontanamento dal domicilio domestico da parte di uno dei coniugi. Ai sensi dell'art. 570 comma 1 c.p. viene punita la condotta di chiunque abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia si sottrae agli obblighi di assistenza.
Pertanto l'art. 570 c.p. sanziona il comportamento del coniuge che si allontani o abbandoni la casa coniugale non tenendo conto sia delle esigenze dell'altro coniuge sia del preminente interesse della famiglia.
A rendere penalmente rilevante la condotta del coniuge che fugge è la mancanza di una giusta causa.
Il 2°comma dell'art. 156 c.c., qualifica come giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda di separazione o di annullamento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La giurisprudenza di legittimità ha esteso poi la nozione di giusta causa ricomprendendovi anche l'ipotesi in cui, pur non essendo ancora pendente un giudizio di separazione o di divorzio, esistono ragioni oggettive di carattere interpersonale che rendono intollerabile la prosecuzione della vita in comune. Pertanto dall'allontanamento dal domicilio domestico ne deve derivare l'inosservanza degli obblighi di assistenza nei confronti del congiunto e della prole.
Dunque, il Giudice non deve limitarsi ad accertare il fatto storico (ovvero l'abbandono del tetto coniugale) ma deve invece ricostruire la situazione che si è concretamente verificata e che ha provocato la "fuga" da parte del marito.
Vedi la Ricostruzione dei fatti operata dalla corte di cassazione
Qui di seguito la narrazione della storia giudiziaria.
- Con sentenza del 06 ottobre 2006, la Corte di Appello di Catania, confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale sezione distaccata di Giarre nei confronti del signore. S.g. per il reato di cui all’art. 570 comma 1, c.p.. In particolare il giudice di secondo grado con una motivazione sintetica ha ravvisato la sussumibilità della condotta dell’imputato nel reato di cui all’art. 570 c.p, avendo riconosciuto l’allontanamento dal domicilio domestico come una delle condotte contrarie all’ordine ed alla morale della famiglia.
L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado per tre motivi. Con il primo il ricorrente lamenta la nullità della notifica di avviso di deposito dell’estratto contumaciale presso il difensore e non nel domicilio eletto. Oggetto della seconda doglianza era rappresentato dalla carenza di motivazione in ordine al motivo di appello, con cui si impugnava altresì l’ordinanza di ammissione della lista testi presentata dalla parte civile prima della costituzione. Sotto il profilo sostanziale il ricorrente deduceva la erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 570 comma 1 c.p. e di seguito la insufficiente motivazione per avere riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato senza tuttavia argomentare sulle prove documentali prodotte dalla difesa dell’imputato sulle ragioni giustificative dell’allontanamento. Da ultimo, lamentava la concessione delle attenuanti generiche. Ed invero considerata la peculiarità fattuale in cui si sostanzia la fattispecie, il giudice di appello era tenuto a valutare gli elementi di prova introdotti dall’imputato, atteso che l’allontanamento dal domicilio perde la sua rilevanza penale, se ricorre una giusta causa, una situazione di fatto di conflittualità relazionale, che ammetta l’abbandono del domicilio quale scelta ineluttabile ed ineludibile, laddove il proseguo della vita di coppia nello stesso ambiente genera spesso dei disagi di gran lunga peggiori, rispetto all’allontanamento. Letto il ricorso la Suprema Corte, ha ritenuto fondato l’atto di impugnazione per il terzo motivo, atteso che il giudice di merito ha ravvisato la penale responsabilità della condotta, senza valutare la situazione in cui esso si è verificato, al fine di individuare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o penosità della convivenza. Nel caso de quo non vi è stata un attenta disamina dei motivi che hanno condotto l’imputato a lasciare il domicilio, nonostante lo stesso prima di andare via abbia lasciato alla moglie una lettera in cui spiegava le ragioni del suo disagio. Conclude pertanto il giudice di legittimità, che la Corte di Appello, in presenza di questo elemento documentale, avrebbe dovuto accertare la sussistenza di una giusta causa. Pertanto la sentenza di secondo grado viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, per un nuovo giudizio che tenga espressamente conto di quanto segnalato.






