Per la Cassazione, spetta a chi si allontana da casa dimostrare che aveva una giusta causa per andarsene, se vuole scongiurare l'addebito della separazione

Addebito della separazione

[Torna su]

Spetta a chi si allontana da casa dimostrare di avere una giusta causa per violare l'obbligo di convivenza derivante dal matrimonio. Non rileva che chi si allontana dalla casa familiare si adoperi per mantenere un rapporto con i figli per escludere l'irreversibilità dell'abbandono.

Questo quanto sancito dall'ordinanza n. 1785/2021 (sotto allegata) della Corte di Cassazione a chiusura di una vicenda iniziata quando il giudice di primo grado addebita la separazione coniugale alla moglie per essersi allontanata dal domicilio familiare, rigettandone le domande di natura economica. Decisione a cui parte soccombente si oppone, tanto che ricorre in appello. Il giudice del gravame però, non fa che confermare le statuizioni di primo grado, modificando la decisione solo nella parte che si occupa di regolamentare le spese di lite.

Non c'è allontanamento se non si prova la sua irreversibilità

[Torna su]

La moglie a questo punto decide di ricorre in Cassazione, sollevando i motivi che si vanno a illustrare.

  • La Corte di appello le ha addebitato la separazione in violazione del principio affermato dalla Cassazione nella sentenza
    n. 25996/2016, il quale prevede che il coniuge che chiede l'addebito è tenuto a provare il nesso di causa tra la violazione del dovere di convivenza e la intollerabilità della convivenza, spettando all'altro dimostrare la giusta causa.
  • Con il secondo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ossia il mancato accertamento della irreversibilità della condotta della donna e quindi della corretta qualificazione della stessa come "abbandono", visto che si è adoperato per mantenere il rapporto con i figli lasciando loro il suo recapito telefonico.
  • Con il terzo invece contesta la regolamentazione delle spese di lite.

Chi si allontana deve provare di avere una giusta causa

[Torna su]

Per la Cassazione il primo e il secondo motivo sollevati dalla ricorrente solo inammissibili, mentre il terzo è fondato e va accolto.

Il primo motivo di ricorso per gli Ermellini è inammissibile in quanto la decisione è stata assunta nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte in quanto "per costante indirizzo di legittimità, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per se sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto."

Nel giudizio di separazione chi chiede l'addebito deve provare l'allontanamento dal domicilio dell'altro coniuge, quest'ultimo invece deve provare che l'allontanamento si è verificato a causa della intollerabilità della convivenza. Nel caso in cui l'allontanamento non è motivato da una giusta causa, chi chiede l'addebito non deve provare il nesso tra allontanamento e intollerabilità della convivenza, gravando tale onere su chi si allontana, in quanto deve dimostrare la sussistenza di una giusta causa di allontanamento, che può essere frutto di un accordo tra le parti o di un comportamento negativo dell'altro coniuge.

Inammissibile anche il secondo motivo in quanto l'aver mantenuto un contatto con i figli non risulta decisivo ai fini di una diversa decisione.

Fondato invece il terzo motivo sulle spese di lite per violazione di due importanti principi sanciti in materia di ripartizione delle spese di lite.

Leggi anche:

- Cassazione: niente addebito alla moglie che ha abbandonato il tetto coniugale

- Separazione: niente addebito alla ex che tradisce e va via di casa

Scarica pdf Cassazione n. 1785/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: