La corte ricorda che l'abbandono del tetto coniugale è causa di addebito a meno che l'allontanamento non è stata causato dalla precedente intollerabilità della convivenza

Niente addebito alla moglie che ha abbandonato il tetto coniugale

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La Cassazione nell'ordinanza n. 12241/2020 (sotto allegata) chiarisce che l'abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione a meno che, chi lascia la casa coniugale, non riesca a dimostrare che la decisione è stata presa in conseguenza della condotta altrui o se la convivenza era comunque da tempo intollerabile. Ecco come si sono svolti i fatti che hanno portato gli Ermellini e ribadire detto principio.

La Corte d'Appello riforma in parte la decisione di primo grado che ha respinto la domanda di addebito della separazione del marito e ha fissato l'assegno di mantenimento da corrispondere alla moglie nell'importo mensile di 1500 euro.

Per il giudice del gravame, sul motivo di appello relativo all'addebito, il breve matrimonio ha subito fin dall'inizio una battuta d'arresto. I coniugi infatti risultano separati di fatto dal 2004-2005 e non hanno mai costruito "un rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione". Il fallimento della convivenza non è quindi imputabile solo alla donna.

Per quanto riguarda invece l'aspetto del mantenimento risulta che il marito è imprenditore nel settore immobiliare e titolare di quote sociali, la moglie invece non svolge attività dal 2014 ed è proprietaria dell'appartamento in cui abita e il cui mutuo è a carico dei genitori. Dalle indagini tributarie risulta che la stessa non è titolare di redditi adeguati, per questo la Corte pone a carico del marito il versamento in favore della moglie di un assegno mensile di 800 euro.

Per il marito l'ingiustificato allontanamento dalla casa coniugale è causa di addebito

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La moglie ricorre in Cassazione in via principale lamentando l'omesso esame del fatto che la stessa è stata coinvolta dal marito nelle proprie attività finanziarie e commerciale, di cui ne subisce ancora gli effetti negativi, essendo in corso un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.

Il marito invece ricorre in via incidentale lamentando con il primo motivo l'omesso esame del difficile tenore di vita durante il matrimonio a causa di procedure concorsuali subite e che lo hanno costretto a chiedere aiuto alla moglie. Con il secondo invece lamenta l'errata valutazione da parte della Corte della condotta della moglie, allontanatasi senza giustificazione alcuna dalla casa coniugale.

Niente addebito per abbandono del tetto se la convivenza era da tempo intollerabile

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La Corte premette che i primi motivi formulati nei ricorsi principale e incidentale sono inammissibili perché in sostanza mirano ad un nuovo riesame dei fatti nel merito.

Chiarisce poi che non vi è stata alcuna omissione da parte della Corte d'Appello, che ha valutato attentamente tutti gli aspetti patrimoniali e personali della coppia. Parimenti inammissibile in ogni caso il secondo motivo del ricorso incidentale del marito.

Nell'escludere l'addebito a carico della moglie per abbandono del tetto coniugale, la Cassazione chiarisce che la Corte d'Appello si è attenuta al rispetto del principio ormai consolidato secondo cui:"l'abbandono della casa coniugale, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova dell'asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto."

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 12241/2020

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