di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 14661 dell'11 Giugno 2013. In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. Fra l'altro, la notificazione della citazione — ancorché non seguita dall'iscrizione della causa a ruolo (art. 171, 1° comma c.p.c.), né dalla costituzione delle parti nei termini loro rispettivamente assegnati — è sufficiente a determinare la pendenza della lite, poiché la mancata costituzione non comporta senz'altro l'estinzione dei processo, il quale, benché in stato di quiescenza, può essere riassunto ai sensi dell'art. 307 c.p.c. 

Nel caso in oggetto impugna in primo grado il singolo condomino alcune delibere assembleari di condominio, contestandone l'illegittimità in merito alle modalità di convocazione, al quorum millesimale ed all'oggetto, ritenuto imprecisato. Con dette delibere sarebbero infatti stati autorizzati alcuni lavori edilizi. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado; in particolare il giudice d'appello rilevava che la domanda sarebbe stata promossa con citazione e non ricorso, così come stabilito dall'art. 1137 cod. civ. Ricorre il condomino innanzi la Cassazione, contestando violazione di legge da parte del giudice del merito per mancata applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.

Si pronuncia la Corte sul punto confermando il fondamentale principio di diritto secondo cui "in tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ. vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono comunque ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, semprechè l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 cod. civ.". 

Inoltre, ai fini della determinazione della pendenza della lite, è sufficiente la sola notificazione dell'atto di citazione, non potendosi considerare la riassunzione della causa per mancata costituzione nei termini di legge, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., l'instaurazione di un processo differente. Restano dunque salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda prodottisi successivamente la data della notifica della prima citazione. Per questo motivo, la domanda deve considerarsi tempestivamente proposta, e l'impugnazione delle delibere condominiali legittima. La Suprema Corte cassa la sentenza rinviandola al giudice d'appello.

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