di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 13418 del 29 Maggio 2013. L'arbitrato irrituale è una forma di giudizio promosso dagli interessati e regolamentato dal compromesso, accordo negoziale sottoscritto dalle parti stesse che si impegnano a rispettare la statuizione del collegio. Nel caso in oggetto i privati propongono ricorso avverso la sentenza di merito che li vedeva soccombenti a seguito di azione di accertamento di mancata esecuzione di lodo irrituale promossa dal condominio. La Corte si sofferma su uno dei motivi di gravame presentati dai ricorrenti: l'impugnabilità del lodo irrituale per errata applicazione della normativa di riferimento.

 

"Il lodo irrituale può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto) e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando". Esso è impugnabile soltanto per errore di fatto, quando cioè la volontà degli arbitri si è formata basandosi sull'errata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame. E' al contrario esclusa se l'errore deriva da applicazione di norme giuridiche (c.d. errore di giudizio), con la conseguenza che lo stesso non è impugnabile, al contrario di quanto statuito dall'art. 829 c.p.c. per il lodo rituale. Analogamente, il lodo da arbitrato

irrituale non è impugnabile semplicemente perché l'apprezzamento ivi contenuto differisce rispetto alle aspettative della parte impugnante.

 

"L'assunto errore del collegio arbitrale non avrebbe potuto comportare l'annullabilità del negozio arbitrale, deducibile solo ove fosse caduto sulla relativa causa, sull'oggetto e sulle persone del negozio stesso". In definitiva, secondo la Suprema Corte, gli arbitri avrebbero rispettato i limiti del loro mandato e non sarebbero caduti in errore di fatto.

Vai al testo della sentenza 13418/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: