Secondo la Corte Costituzionale (Ordinanza 1-5 luglio 2002) "La preclusione, lamentata dal remittente, all'ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola di arbitrato irrituale non discende dalla portata delle norme denunciate che, nel loro tenore testuale, si limitano a prevedere, sulla premessa della insussistenza in capo agli arbitri del potere di concedere provvedimenti cautelari (articolo 818 Cpc), il raccordo fra i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario e il giudizio e la decisione arbitrali sul merito della controversia ma discende, nella stessa impostazione del remittente, come conseguenza della configurazione che egli prospetta in antitesi ad altre pure avanzate, specie in dottrina dell'arbitrato irrituale quale strumento, radicalmente diverso dall'arbitrato rituale, di composizione negoziale delle controversie, non estrinsecantesi in un giudizio, al quale la tutela cautelare possa collegarsi".
Secondo la Corte Costituzionale (Ordinanza 5 luglio 2002), la preclusione, lamentata dal remittente, all'ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola di arbitrato irrituale non discende dalla portata delle norme denunciate
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