La Cassazione, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha introdotto il principio secondo il quale può essere perseguita per truffa la società che fornisce e posiziona gli autovelox in vetture in modo che siano occultati agli automobilisti
di Luigi Del Giudice - La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha introdotto il principio secondo il quale può essere perseguita per truffa la società che fornisce e posiziona gli autovelox
in vetture in modo che siano occultati agli automobilisti. Il problema riguarda, quindi, l'uso illegittimo dell'apparecchiatura configurato dal posizionamento effettuato in maniera poco ortodossa che, purtroppo, dopo le numerose circolari ministeriali che sono state emanate nel corso del tempo, in alcuni comuni continua ad essere all'ordine del giorno. Troppo spesso, infatti, le ditte che si occupano delle installazioni, invogliate dalla spartizione dei compensi risultanti dall'attività di accertamento, si adoperano perché gli automobilisti siano vere e proprie "vittime" di dispositivi celati, nonostante sia chiaro invece che questi debbano risultare chiaramente visibili e segnalati. Gli apparecchi che rilevano la velocità, quindi, sono debitamente omologati ma, sulla scorta di operazioni poco corrette da parte degli Enti locali nei cui tratti di strada vengono installati, divengono delle vere e proprie "trappole" finalizzate unicamente al procurare fondi per le casse comunali. Il sequestro della strumentazione è stato, poi, disposto perché sussiste, sempre a parere della Suprema Corte, un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" per il quale, si ribadisce, nonostante l'apparecchio sia "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi)" di questo è stato fatto un uso illecito.
Luigi Del Giudice
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