di Licia Albertazzi - Sentenza Cassazione Civile, sezione seconda, n. 3964 del 18 Febbraio 2013

La procedura di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d'ufficio è contenuta nel D.p.r. 115/2002, il Testo Unico spese di giustizia. Esso pone in capo alle parti, in assenza di diversa previsione, l'obbligazione solidale al pagamento del compenso spettante a questa figura. Proprio per tutelare le parti, la stessa disciplina pone anche a carico del giudice l'onere di motivare il proprio provvedimento di liquidazione delle spese con il quale l'organo giudicante accetta, modifica o rifiuta l'istanza di liquidazione presentata dal ctu.

Nel caso di specie il giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di una causa promossa da una parte a cui si sono uniti, attraverso l'istituto dell'adesione, molti altri interessati (c.d. class action) ha richiesto l'espletamento di diverse consulenze tecniche d'ufficio avvalendosi, all'uopo, di un collaboratore appositamente nominato.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha ricordato come gravi sull'organo giudicante l'onere non solo di rispettare i parametri di liquidazione così come sancito dal D.p.r. sopra citato (a seconda che il compenso sia fisso, variabile o a tempo; tenendo conto altresì del grado di complessità della causa e del quesito formulato) ma che è anche necessario adeguatamente motivare il provvedimento di liquidazione del compenso. A maggior ragione se le parti coinvolte nel giudizio sono in numero consistente.
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