In tema di spese processuali, la Corte di Cassazione con sentenza n. 1855, depositata il 28 gennaio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della sentenza del giudice di pace
pronunciata secondo equità, ex art. 113 del codice di procedura civile, nella parte in cui la stessa viola le disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato

Secondo la decisione dei giudici della seconda sezione civile, infatti, "laddove la censura sia sostanzialmente incentrata sulla violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia equitativa del Giudice di Pace per violazione di tali disposizioni, atteso che le norme processuali con le quali sono fissati gli onorari di avvocato e di procuratore non sono includibili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, dovendosi inoltre considerare che sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la controversia giudiziale e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella quantificazione delle spese processuali relative allo stesso processo". 

Nel 2004, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla disposizione e, con una sentenza additiva, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i "principi informatori della materia".

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