L'appello è ammissibile solo per i motivi indicati dall'art. 339, terzo comma, e non per generiche violazioni di norme di legge

di Lucia Izzo - Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudice abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità.


In tali casi, la sentenza può essere appellata solo per i motivi indicati dall'art. 339, terzo comma, c.p.c. oppure per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di principi regolatori della materia; se si invoca una generica violazione di norme di legge il gravame andrà considerato inammissibile.


Lo ha disposto il Tribunale di Bari, sezione II civile, nella sentenza n. 122/2016 (qui sotto allegata) del 13 gennaio 2016.

L'appellante aveva agito dinanzi al Giudice di Pace di Bari per il rimborso delle spese legali sostenute per tutelare le proprie ragioni nei rapporti con la società convenuta, a seguito dell'acquisto di un bene inficiato da vizi, a fronte del quale era stato ottenuto un buono spesa solo a seguito dell'intervento dei propri legali.  A seguito del rigetto della domanda proponeva appello dinnanzi al Tribunale, riproducendo i motivi e gli argomenti difensivi dedotti in prima istanza.


Per il Tribunale, tuttavia, il gravame è da ritenersi inammissibile.

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ."


Ne consegue che "il tribunale, in sede di appello avverso sentenza

del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (cfr. Cass. ord. n. 5287/2012).


L'operatività del nuovo dettato normativo di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c., prosegue il Tribunale, va riferita alle sentenze del giudice di pace pubblicate, come quella sottesa all'odierno giudizio, a decorrere dal 3/3/2006; nella specie, quindi, è operante non il regime previgente della inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ma quello attuale della limitata appellabilità delle medesime.


La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace, trattandosi di causa di valore pari ad Euro 250,00.

In tale contesto l'ammissibilità dell'appello è, pertanto, circoscritta a motivi limitati, enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. e occorre quindi valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino o meno afferenti a violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia.


In particolare, "grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto" (cfr. Cass. n. 23963/2004; n. 4282/2011).


I motivi di appello ammissibili ai sensi della norma citata sono da ricondurre, non alla violazione generica di qualsivoglia norma procedimentale, ma solo alla inosservanza di principi cardine dell'ordinamento processuale, nonché delle regole fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ricavate dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato.


Non essendo stato indicato nulla da parte attrice e senza che alcuna di tali violazioni risulti invocata, ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, della invocata generica violazione di norme di legge.

Tribunale di Bari, sent. 122/2016

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