Il caso preso in esame dai giudici di Piazza Cavour riguarda una coppia che, prima di convolare a nozze, aveva stabilito in partenza cosa fare nel caso di fallimento del loro matrimonio.
La donna si era impegnata a trasferire al marito la proprietà di un immobile dato che lui aveva sostenuto ingenti spese per ristrutturare la casa coniugale sempre intestata alla donna.
Allo stesso tempo lui si era impegnato a versare alla donna 20 milioni di vecchie lire.
Il patto (oltretutto stipulato un giorno prima delle nozze) non è stato poi di buon auspicio visto che la coppia alla fine si è realmente separata e la vicenda è finta inevitabilmente nelle aule di giustizia dove lui chiedeva l'adempimento dell'obbligo assunto dalla donna mentre lei metteva in discussione la validità di un simile accordo.
Ad iniziare il giudizio è stato lui, con una richiesta di esecuzione in forma specifica a cui la donna si era opposta sostenendo che quell'accordo avrebbe violato l'articolo 160 del codice civile relativo ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio.
La Cassazione però, confermando la decisione della Corte d'appello, ha sancito la validità dell'accordo richiamando anche dei precedenti giurisprudenziali secondo cui sono nulli i patti prematrimoniali solo se si manifestano in contrasto con i principi di "indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio".
In altri termini, resta valido il principio secondo cui si debbono considerare illeciti gli accordi prematrimoniali che contravvengono al principio di indisponibilità degli status e dell'assegno di divorzio, mentre è diverso il caso in cui l'accordo riguardi la regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Alla donna non resta altro dunque che trasferire l'immobile al suo ex marito essendo la loro scrittura un modo come un altro per prevedere contrattualmente in che modo ristabilire un equilibrio nei rispettivi rapporti economici.
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Corte di Cassazione - sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012,
- omissis -
Il fatto.
Con sentenza in data 14 dicembre 2005 il Tribunale di Macerata dichiarava la
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.M. e O.L.; affidava alla
madre i figli minori, ponendo a carico del padre un contributo periodico al loro
mantenimento; rigettava altresi' la domanda riconvenzionale dell’O., volta ad
ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per la esecuzione in forma
specifica dell’impegno assunto, con scrittura privata, della P., prima del
matrimonio, di trasferire all’O. stesso la proprietà di immobile, in caso di
"fallimento" del matrimonio stesso.
Avverso tale sentenza, proponeva
appello l’O., limitando il gravame alla questione della validità ed eseguibilità
del predetto impegno, assunto dalla moglie. Costituitasi, la P. chiedeva
rigettarsi l’appello. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data
28/02/2007 – 14/03/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Macerata, dichiarava valido ed efficace, nei confronti dell’O., il predetto
impegno negoziale della P., omettendo peraltro pronuncia ex art. 2932 c.c., ed
invitando la parte interessata ad attivarsi, al riguardo, in separata
sede.
Ricorre per cassazione la P.
Non svolge attività difensiva
l’O.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la scrittura privata in
questione trarrebbe il proprio titolo genetico dal matrimonio e integrerebbe
violazione dell’art. 160 c.c., ove si precisa che i coniugi non possono derogare
ai doveri e diritti nascenti dal matrimonio.
Con il secondo lamenta la
ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata
sull’interpretazione della predetta scrittura.
La scrittura privata,
sottoscritta dai nubendi il giorno prima della celebrazione del matrimonio,
prevede che, in caso di suo fallimento (separazione o divorzio), la P. cederà al
marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute
dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile, pure di sua proprietà,
da adibirsi a casa coniugale; a saldo, comunque, l’O. trasferirà alla moglie un
titolo BOT di lire 20.000.000.
E’ evidente che la ricorrente inquadra la
predetta scrittura tra gli accordi prematrimoniali in vista del divorzio, molto
frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi
svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e
divorzili.
Come è noto, in Italia, la giurisprudenza è orientata a ritenere
tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione
consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa,
perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello
stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Tale
orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto trascurerebbe di
considerare adeguatamente non solo i principi del sistema normativo, ormai
orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel
determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale.
E’ assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di
una dichiarazione di nullità del matrimonio, perché sarebbero correlati ad un
procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie, volto ad accertare
l’esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni
potere negoziale di disposizione degli status (tra le altre, Cass. n. 248 del
1993).
Giurisprudenza più recente di questa Corte ha invece sostenuto che
tali accordi non sarebbero di per sé contrari all’ordine pubblico; più
specificamente il principio dell’indisponibilità preventiva dell’assegno di
divorzio dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole,
e l’azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al
riguardo, tra le altre, Cass. n. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n.
5302/2006).
Va peraltro precisato che la sentenza impugnata, sorretta da
motivazione ampia, articolata e non illogica, ha fornito un preciso
inquadramento e non illogica, ha fornito un preciso inquadramento della
scrittura privata in esame. Si tratta, all’evidenza, di valutazione di merito,
in suscettibile di controllo in questa sede, ove immune da errori di
diritto.
L’impegno negoziale della P., una sorta di datio in solutum, viene
collegato alle spese affrontate dall’O. per la sistemazione di altro immobile
adibito a casa coniugale, e il fallimento del matrimonio non viene considerato
come causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero ‘‘evento condizionale’’.
Prosegue la Corte di merito precisando che, ove causa genetica fosse il
matrimonio (e il suo fallimento), l’impegno predetto, una sorta di sanzione
dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in
ordine all’assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo
coniugale, sarebbe sicuramente nullo. Ma indice di tale ipotesi potrebbe essere
soltanto una notevole sproporzione delle prestazioni, al contrario non
provata.
L’argomentazione è censurata dalla ricorrente, ma, al contrario, la
Corte territoriale ha fatto buon uso delle regole di ermeneutica contrattuale,
in particolare con riferimento all’art. 1353 c.c., per cui le clausole del
contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna
il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Si tratterebbe in definitiva -
si può aggiungere - di un accordo tra le parti, libera espressione della loro
autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi
prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista
del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o
un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili
arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo (rectius: un vero
e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro
proporzionali, secondo l’inquadramento effettuato dal giudice a quo.
Come si
è detto, una motivazione adeguata e non illogica, e immune da errori di
diritto.
Come è noto, ai sensi dell’art. 1197 c.c. il debitore non può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, salvo che il
creditore vi consenta; l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione
è eseguita. Nella specie, il trasferimento di immobile può sicuramente
costituire adempimento, con l’accordo del creditore, rispetto all’obbligo di
restituzione delle somme spese per la sistemazione di altro immobile, adibito a
casa coniugale.
La condizione, nella specie sospensiva (il ‘‘fallimento’’ del
matrimonio) non può essere meramente potestativa ai sensi sensi dell’art. 1355
c.c., e cioè dipendere dalla mera volontà di uno dei contraenti (ciò che, nella
specie, non potrebbe verificarsi, considerando, evidentemente, le parti
tale ‘‘fallimento’’, come fattore oggettivo, indipendentemente da eventuali
responsabilità addebitabili all’uno o all’altro coniuge).
La condizione
neppure può porsi in contrasto con norme imperative, l’ordine pubblico, il buon
costume (in tal caso renderebbe nullo il contrasto, ai sensi dell’art. 1354
c.c.). Dunque nulla sarebbe una condizione contraria all’art. 160 c.c., sopra
indicato. E tuttavia, nella specie, essa appare pienamente conforme a tale
disposizione, ove si consideri che in costanza di matrimonio (e prima della
crisi familiare) opera tra i coniugi il dovere reciproco di contribuzione di cui
all’art. 143 c.c.; il linguaggio comune spiega il significato ad esso attribuito
dal legislatore, è la parte che ciascuno conferisce, con cui si concorre, si
coopera ad una spesa, al raggiungimento di un fine. Con la contribuzione, si
realizza dunque il soddisfacimento reciproco dei bisogni materiali e spirituali
di ciascun coniuge, con i mezzi derivati dalle sostanze e dalle capacità di
ognuno di essi.
Può sicuramente ipotizzarsi che, nell’ambito di una stretta
solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano,
sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una ‘‘sospensione’’ appunto, che
cesserà con il ‘‘fallimento’’ del matrimonio, o con il venir meno,
provvisoriamente con la separazione, e definitivamente con il divorzio, dei
doveri o diritti coniugali.
Condizione lecita, dunque, nella specie, di un
contratto atipico, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, sicuramente
diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322,
secondo comma c.c. Vanno pertanto rigettati i due motivi, in quanto infondati e,
conclusivamente, il ricorso stesso.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.



